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Ordinanza — n. 28768/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28768/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28768/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di quella stessa città del 13 aprile 2016, di condanna di Ruggiero Antonina e di Gioffrè effi per il delitto di cui agli artt.56, 81 cpv., 110'e 610 cod.pen. commesso in danno di Condina Benito fino al 28 dicembre 2012.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod.pen; Ordinanza — n. 28768/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso per cassazione nell'interesse delle imputate è affidato dal comune difensore ad un solo, articolato, motivo, che denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod.pen. e il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, in riferimento al diniego di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Il rilievo è generico, in quanto articolato in difetto di effettiva correlazione con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945), e, comunque, manifestamente infondato.

Parole chiave

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reati violenti tentate lesioni personali gravi violenza domestica reati contro la pubblica autorità risarcimento per atto illecito infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod.pen
Il ricorso per cassazione nell'interesse delle imputate è affidato dal comune difensore ad un solo, articolato, motivo, che denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUGGIERO ANTONINA nato a BAGNARA CALABRA il 18/05/1947 GIOFFRE GIUSEPPINA nato a SCILLA il 30/12/1985 avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di quella stessa città del 13 aprile 2016, di condanna di Ruggiero Antonina e di Gioffrè effi per il delitto di cui agli artt.56, 81 cpv., 110'e 610 cod.pen. commesso in danno di Condina Benito fino al 28 dicembre 2012.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse delle imputate è affidato dal comune difensore ad un solo, articolato, motivo, che denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod.pen. e il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, in riferimento al diniego di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Il rilievo è generico, in quanto articolato in difetto di effettiva correlazione con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945), e, comunque, manifestamente infondato.

Attenendosi al dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590, la Corte territoriale ha escluso che le imputate potessero beneficiare della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen., proprio perché i reiterati fatti da loro commessi non potevano qualificarsi come tenui a cagione della loro oggettiva, peculiare, gravità (gettito d'acqua anche sulla persona del Condina con contestuali gravi minacce ed ostruzione del passaggio con secchi dell'immondizia, sedie e carretti, al fine di impedirgli di accedere al suo garage).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia ,DEPOSITATA \MA. IN I CANCELLERIA S