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Ordinanza — n. 28767/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28767/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28767/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo del 21 settembre 2016, di condanna di Pino Claudia per il delitto di furto in abitazione aggravato dalla relazione di ospitalità, commesso in danno di Rutigliano Benito il 5 ottobre 2013, ha riqualificato il fatto nei termini del delitto di furto semplice aggravato e, per l'effetto, ha ridotto la pena inflitta all'imputata.

Regesto Legislator

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art. 581 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 28767/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo del 21 settembre 2016, di condanna di Pino Claudia per il delitto di furto in abitazione aggravato dalla relazione di ospitalità, commesso in danno di Rutigliano Benito il 5 ottobre 2013, ha riqualificato il fatto nei termini del delitto di furto semplice aggravato e, per l'effetto, ha ridotto la pena inflitta all'imputata.

Parole chiave

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furto di lieve entità infrazione privilegiata furto aggravato caso poco grave risarcimento per atto illecito clausula rebus sic stantibus

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINO CLAUDIA nato a TORINO il 09/01/1970 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo del 21 settembre 2016, di condanna di Pino Claudia per il delitto di furto in abitazione aggravato dalla relazione di ospitalità, commesso in danno di Rutigliano Benito il 5 ottobre 2013, ha riqualificato il fatto nei termini del delitto di furto semplice aggravato e, per l'effetto, ha ridotto la pena inflitta all'imputata.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse della Pino è affidato ad un solo, articolato, motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove sulla responsabilità ed in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Dei rilievi censori in punto di valutazione delle prove, poste a sostegno della affermazione di responsabilità dell'imputata per il delitto di furto aggravato ascrittole, va stigmatizzata l'aspecificità, ossia il loro articolarsi in deduzioni generiche ed indeterminate, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame e che, come tali, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).

I detti rilievi, oltretutto, finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). 3.2.. La doglianza in punto di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere declinata in spregio all'art. 581 cod.proc.pen., che impone che i motivi di impugnazione siano esposti specificamente, a pena di inammissibilità, ossia consistano nell'indicazione chiara di una determinata censura con la correlativa precisazione della parte del provvedimento (che deve essere perfettamente identificabile) affetta dal vizio che si deduce, nonché nella enunciazione delle ragioni, riferite alla fattispecie concreta, sulle quali si intende fondare la censura - posto che, soltanto in tal modo il giudice dell'impugnazione è posto in condizione di individuare nei suoi esatti termini la critica che si muove al provvedimento impugnato -, deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità.

La Corte territoriale ha ben spiegato come la pena non potesse essere rideterminata in senso più favorevole all'imputata, per effetto di un diverso bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante contestata, in ragione dell'entità del danno cagionato alla persona offesa e della callidità della condotta da lei tenuta; al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Nondimeno, è jus receptum che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Ri:tef ;alla