Ordinanza — n. 28764/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 23 dicembre 2019, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli imputati D'Angelo Daniele e D'Angelo Francesco avverso la sentenza del Tribunale di Palermo emessa, in data 25 giugno 2019, all'esito del giudizio abbreviato, celebrato nei loro confronti e conclusosi con la condanna per i delitti di furto aggravato in concorso, commessi tra il 22 e il 24 gennaio 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28764/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse di entrambi gli imputati ricorre il loro comune difensore e denuncia, con un solo motivo, la violazione dell'art. 442, comma 3, cod.proc.pen., sostenendo che all'imputato D'Angelo Francesco, assente al momento dell'adozione della decisione di primo grado, la sentenza, in quanto emessa all'esito del giudizio abbreviato, si sarebbe dovuta notificare; donde, solo a far data dalla notifica in parola sarebbero decorsi i termini per l'appello.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ANGELO FRANCESCO nato a PALERMO il 05/07/2000 D'ANGELO DANIELE nato a PALERMO il 02/04/1978 avverso la sentenza del 23/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 23 dicembre 2019, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli imputati D'Angelo Daniele e D'Angelo Francesco avverso la sentenza del Tribunale di Palermo emessa, in data 25 giugno 2019, all'esito del giudizio abbreviato, celebrato nei loro confronti e conclusosi con la condanna per i delitti di furto aggravato in concorso, commessi tra il 22 e il 24 gennaio 2019.
2. Nell'interesse di entrambi gli imputati ricorre il loro comune difensore e denuncia, con un solo motivo, la violazione dell'art. 442, comma 3, cod.proc.pen., sostenendo che all'imputato D'Angelo Francesco, assente al momento dell'adozione della decisione di primo grado, la sentenza, in quanto emessa all'esito del giudizio abbreviato, si sarebbe dovuta notificare; donde, solo a far data dalla notifica in parola sarebbero decorsi i termini per l'appello.
3. I ricorsi sono manifestamente infondati. La spiegata censura è manifestamente infondata, posto che, secondo il diritto vivente, la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente (Sez. U, n. 698 del 24/10/2019 - dep. 13/01/2020, Rv. 277470). Al riguardo, questa Corte ha spiegato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod.proc.pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod.proc.pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del pro- cesso "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ri- correnti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibille i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 E p Il Consigliere estensore CANn Il Presidente ,T- Irene Scordam