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Ordinanza — n. 28761/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence as cassation appeal is inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28761/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gangemi Pietro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gangemi challenged the second instance court's decision to confirm a negotiated sentence of one year and twenty days imprisonment, arguing flaws in sentencing and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that appeals against sentences resulting from plea bargains under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are strictly inadmissible for cassation, as such agreements cannot be unilaterally modified absent illegality.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation against sentences pronounced pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible, as the negotiated settlement cannot be unilaterally modified.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility negotiated sentence second instance plea procedural bar modifica della sentenza revisione del trattato clausula rebus sic stantibus

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
103/2017, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod.proc.pen..
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
A norma dell'art. 610, comma 5-bis cod.proc.pen., introdotto dall'art.
art. 599-bis cod.proc.pen
103/2017, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod.proc.pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
(Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGEMI PIETRO nato a CATANIA il 12/08/1959 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAtiete--a-v4i4Q-a4€1-paile udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, ai sensi degli artt. 599-bis e 602 cod.proc.pen., ha deliberato di infliggere nei confronti di Gangemi Pietro (in ordine ai reati ascrittigli ai capi A) e B) della rubrica) - che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quello sulla condizione di procedibilità rispetto al capo C) e a quello inerente il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui ai capi A) e B) - la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni 1, mesi e giorni 20 di reclusione ed euro 1000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato per il tramite del difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, di mancata esclusione della recidiva e di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. A norma dell'art. 610, comma 5-bis cod.proc.pen., introdotto dall'art. 1, comma 62 I. n. 103/2017, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod.proc.pen.. Va, in particolare, ribadito in principio di diritto secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod.proc.pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504). L'inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.proc.pen., innanzi richiamato.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia _ kN DEPOSITATA Stef\4240, '*1-)1/1/4A.4.À 4pAknLiA