Ordinanza — n. 28759/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, il Giudice.di pace di Noia ha condannato Malinconico Biagio per il delitto di cui all'art. 582 cod.pen., commesso il 4 aprile 2025 in danno di Gizzi Paolo. Il ricorso nell'interesse di Malinconico (così qualificato l'originario atto di appello) è affidato dal suo difensore a due motivi, che denunciano: I.) l'erronea valutazione delle prove in punto di sussistenza del fatto di reato e il mancato riconoscimento in favore dell'impugnante della scriminante dello stato di necessità o di quella della legittima difesa; II.) l'eccessività della pena irrogata rapportata al comportamento dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod.pen; Ordinanza — n. 28759/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod.pen., commesso il 4 aprile 2025 in danno di Gizzi Paolo. Il ricorso nell'interesse di Malinconico (così qualificato l'originario atto di appello) è affidato dal suo difensore a due motivi, che denunciano: I.) l'erronea valutazione delle prove in punto di sussistenza del fatto di reato e il mancato riconoscimento in favore dell'impugnante della scriminante dello stato di necessità o di quella della legittima difesa; II.) l'eccessività della pena irrogata rapportata al comportamento dell'imputato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALINCONICO BIAGIO nato a ROCCARAINOLA il 14/05/1952 avverso la sentenza del 28/02/2019 del GIUDICE DI PACE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, il Giudice.di pace di Noia ha condannato Malinconico Biagio per il delitto di cui all'art. 582 cod.pen., commesso il 4 aprile 2025 in danno di Gizzi Paolo.
2. Il ricorso nell'interesse di Malinconico (così qualificato l'originario atto di appello) è affidato dal suo difensore a due motivi, che denunciano: I.) l'erronea valutazione delle prove in punto di sussistenza del fatto di reato e il mancato riconoscimento in favore dell'impugnante della scriminante dello stato di necessità o di quella della legittima difesa; II.) l'eccessività della pena irrogata rapportata al comportamento dell'imputato.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. il primo motivo si traduce in una denuncia di travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta in fase di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Le deduzioni che lo sostanziano, in effetti, sollecitano una mera rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). Nondimeno, le eccezioni formulate in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa si pongono in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo per il quale:<< In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575).
Oltretutto, è parimenti pacifico che: <<Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti.» (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippeddico, Rv. 271623). 3.2. Quanto al rilievo di cui al secondo motivo, che attinge il diniego di riduzione del quantum di pena inflitta all'imputato, va, ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); arbitrarietà o illogicità che, di certo, non contrassegnano la motivazione rassegnata dal giudice censurato, che ha valorizzato ai fini della commisurazione della pena irrogata all'imputato la gravità del pericolo cui rimase esposta la parte offesa per la veemenza dell'azione, l'entità dello stesso danno cagionatole e l'intensità del dolo.
4. Siimpone, pertanto, la. declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefan jki., 1\1\k