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Ordinanza — n. 28758/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28758/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28758/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di quella stessa città del 13 marzo 2019, di condanna di Hounaifi Youssef alla pena di anni mesi sei di reclusione ed Euro 180,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod.pen. e per la contravvenzione di cui all'art. 712 cod.pen..

Regesto Legislator

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art. 712 cod.pen, art. 533 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 28758/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod.pen. e per la contravvenzione di cui all'art. 712 cod.pen..

Parole chiave

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incidente ciclistico infrazioni riguardanti la canapa dubbio circa il carattere di infrazione infrazione privilegiata atti impugnabili altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod.pen
e per la contravvenzione di cui all'art. 712 cod.pen..
art. 533 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOUNAIFI YOUSSEF nato il 09/08/1997 avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di quella stessa città del 13 marzo 2019, di condanna di Hounaifi Youssef alla pena di anni mesi sei di reclusione ed Euro 180,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod.pen. e per la contravvenzione di cui all'art. 712 cod.pen..

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi, che denunciano: I.) il vizio di apparente motivazione in ordine al diniego di riduzione del quantum di pena irrogata in relazione ai reati di cui ai capi A) e B) della rubrica e di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza; II.) la violazione del canone dell"oltre ogni ragionevole dubbio' ex art. 533 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo B) (di cui all'art. 712 cod.pen.).

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Esaminato per ragioni di ordine logico il secondo motivo di impugnazione, in quanto afferente alla responsabilità dell'imputato per il reato di incauto acquisito di una bicicletta da donna, dello stesso va stigmatizzata l'aspecificità, ossia il suo articolarsi in deduzioni generiche ed indeterminate, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame e che, come tali, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). 3.2.

Il primo motivo è del pari aspecifico nella parte in cui dirige la spiegata doglianza in punto di trattamento sanzionatorio anche sul capo B), che, stando a quanto affermato dal giudice di appello - il quale ha, comunque, ritenuto la sanzione, inflitta per il corrispondente reato, proporzionata - non era stato attinto da <<specifici motivi di gravame». Quanto al capo A), i rilievi censori deducono vizi non consentiti nel giudizio di legittimità e, comunque, aspecifici, in quanto privi di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione.(Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945).

La Corte territoriale ha, infatti, ben spiegato come non potesse essere rideterminata la pena inflitta all'imputato - già commisurata nel minimo - in misura lui più favorevole in ragione delle modalità di commissione del fatto e dei due precedenti penali specifici vantati dall'imputato. La giurisprudenza di questa Corte ha, del resto, affermato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Nondimeno, è jus receptum che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia St