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Ordinanza — n. 28757/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28757/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28757/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 15 novembre 2019, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 24 settembre 2019, di condanna di Aviano Andrea e di Sannino Michele per il delitto di furto in concorso di beni, sot- tratti all'istituto scolastico "Associazione Scuole Tecniche San Carlo", commesso usando violenza sulle cose.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28757/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In aggiunta sviluppa rilievi in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio e di relativa motivazione. 2.2. Nell'interesse di Aviano sono articolati tre motivi, che denunciano: I.) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego di derubricazione del fatto da furto consumato a furto tentato; II.) violazione dell'art. 62 n. 4 cod.pen. e vizio di motivazione in riferimento al diniego di concessione della circostanza atte- nuante della speciale tenuità del danno arrecato alla persona offesa; III. violazione degli artt. 62-bis e 69 cod.pen. e vizio di motivazione quanto al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

Parole chiave

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furto di lieve entità assicurazione contro il furto imputazione di furto confisca dei proventi di reato delitto di fuga furto di minore entità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AVIANO ANDREA nato a TORINO il 07/09/1984 SANNINO MICHELE nato a TORINO il 25/12/1974 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 15 novembre 2019, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 24 settembre 2019, di condanna di Aviano Andrea e di Sannino Michele per il delitto di furto in concorso di beni, sot- tratti all'istituto scolastico "Associazione Scuole Tecniche San Carlo", commesso usando violenza sulle cose.

2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati per il tramite dei rispettivi difensori. 2.1. Nell'interesse di Sannino è articolato un solo motivo, che denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, laddove la Corte territoriale, riprodu- cendo acriticamente le argomentazioni rassegnate dal primo giudice, aveva respinto la richiesta di riqualificazione del fatto alla stregua del delitto di furto tentato, ancor- ché fosse rimasto provato che i correi fossero stati visti e attentamente seguiti da un terza persona, che aveva prontamente allertato le Forze dell'Ordine, le quali li ave- vano bloccati recuperando per intero la refurtiva.

In aggiunta sviluppa rilievi in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio e di relativa motivazione. 2.2. Nell'interesse di Aviano sono articolati tre motivi, che denunciano: I.) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego di derubricazione del fatto da furto consumato a furto tentato; II.) violazione dell'art. 62 n. 4 cod.pen. e vizio di motivazione in riferimento al diniego di concessione della circostanza atte- nuante della speciale tenuità del danno arrecato alla persona offesa; III. violazione degli artt. 62-bis e 69 cod.pen. e vizio di motivazione quanto al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. La questione dedotta con il primo dei motivi di ciascun ricorso è manife- stamente infondata. Avuto riguardo alla ricostruzione del fatto, della quale si è dato compiuto ragguaglio con la motivazione della sentenza impugnata, va riconosciuto che la Corte territoriale si è fedelmente attenuta al pacifico principio di diritto secondo cui il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva di- sponibilità della refurtiva, di modo che risponde del delitto di furto nella forma con- sumata e non tentata colui che abbia conseguito, pur momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non appena questa uscita dalla sfera di vigi- lanza e di controllo del soggetto passivo (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186), come accaduto nel caso di specie, in cui l'osservazione a distanza non era neppure avvenuta ad opera della persona offesa o da parte degli agenti di Polizia Giudiziaria, intervenuti soltanto una volta che i soggetti agenti avevano fatto propria la refurtiva allontanandosi a bordo di un autobus. 3.2. Il secondo motivo nell'interesse di Sannino .non è consentito in questa sede. Va ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella di- screzionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); arbitrarietà o illogicità che, di certo, non contrassegnano la motivazione rassegnata dal giudice censurato, che ha valorizzato ai fini della commi- surazione della pena irrogata all'imputato la non indifferente gravità del fatto avve- nuto in danno di un istituto scolastico. 3.3.

Parimenti non consentite sono le doglianze di cui al secondo ed al terzo motivo nell'interesse di Aviano. 3.3.1. Il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. è stato correttamente motivato dalla Corte territoriale, che si è attenuta al pacifico principio di diritto secondo cui l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod.pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore econo- mico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950;

Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695). 3.3.11. Quanto al rilievo che attinge l'operato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante contestata e ritenuta, omette il ricorrente che è jus receptum che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo rite- nersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ri- correnti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordannaglia StefAro Pal