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Ordinanza — n. 28754/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28754/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28754/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 17 aprile 2019, di condanna di Romeo Salvatore per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod.pen., commesso in Monreale il 25 marzo 2018.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28754/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L' inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen..

Parole chiave

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procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia valore di riscatto rinuncia al diritto rinuncia alla sostanza abbandono del procedimento per truffa ritiro della querela penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO SALVATORE nato a PALERMO il 04/05/1991 avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 17 aprile 2019, di condanna di Romeo Salvatore per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod.pen., commesso in Monreale il 25 marzo 2018.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con due con i quali denunciava la violazione degli artt. 624-bis e 625 cod.pen. e il vizio di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente Romeo Salvatore, con dichiarazione presentata per il tramite del suo procuratore speciale, Avv. Melchiorre Piscitello, con atto in data 1 aprile 2021.

4. L' inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen..

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Presidente Il Consigliere estensore DEPOSITATA IoN Irene