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Ordinanza — n. 28752/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28752/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28752/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 5 novembre 2019, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 19 gennaio 2017, di condanna di Minguzzi Ronni per i delitti di furto pluriaggravato della borsa di Rocca Valentina e di uso indebito della carta di credito a costei intestata, provento del detto furto.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod.pen, art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 28752/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso nell'interesse dell'imputata denuncia, con un solo motivo, la violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che il diniego delle circostanze attenuanti generiche non sarebbe stato sostenuto da una motivazione atta a dar conto delle ragioni per le quali gli elementi positivi prospettati dalla difesa (l'esiguità del danno cagionato alla parte offesa, in quanto pari a meno di Euro 1.000,00) non fossero stati adeguatamente valorizzati.

Parole chiave

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truffa in materia di credito appropriazione indebita e appropriazione di poca entità irregolarità finanziarie circostanza attenuante danno patrimoniale procurato con astuzia ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod.pen
Il ricorso nell'interesse dell'imputata denuncia, con un solo motivo, la violazione dell'art. 62-bis cod.pen.
art. 133 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI RONNI nato a TERAMO il 16/06/1974 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 5 novembre 2019, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 19 gennaio 2017, di condanna di Minguzzi Ronni per i delitti di furto pluriaggravato della borsa di Rocca Valentina e di uso indebito della carta di credito a costei intestata, provento del detto furto.

2. Il ricorso nell'interesse dell'imputata denuncia, con un solo motivo, la violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che il diniego delle circostanze attenuanti generiche non sarebbe stato sostenuto da una motivazione atta a dar conto delle ragioni per le quali gli elementi positivi prospettati dalla difesa (l'esiguità del danno cagionato alla parte offesa, in quanto pari a meno di Euro 1.000,00) non fossero stati adeguatamente valorizzati.

3. Il ricorso è inammissibile per aspecificità e perché deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità. 3.1. Rileva il Collegio che nella sentenza impugnata si è dato atto di come l'imputato non fosse meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio, in ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche, perché i delitti commessi erano indice di una peculiare spregiudicatezza e proclività al reato, come dimostrato dai numerosi precedenti penali specifici annoverati, e dalla circostanza che non avesse esitato a mettere a frutto il delitto compiuto per primo, traendone un ulteriore profitto utilizzando indebitamente la carta di credito sottratta, tanto essendo, altresì, indice di totale assenza di resipiscenza. 3.2.

Le argomentazioni riportate sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); di modo che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, discendendone che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Presidente P94-1-à-72 t Il Consigliere estensore Stefy Irene Sco