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Ordinanza — n. 28750/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of qualified defense attorney signature on filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28750/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the filing was not signed by a lawyer registered with the Court. The appellant, Rosanna Alfano, argued for a review of civil costs but failed to meet the procedural requirement for a qualified signature. The court ruled that this defect renders the appeal void ab initio under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if not signed by a defense attorney registered with the Court, requiring a de plano declaration of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal qualified defense attorney Corte di Cassazione procedural defect de plano declaration Code of Criminal Procedure signature requirement ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
art. 613 cod. proc. pen
1 - L'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO ROSANNA nato a COMO il 10/10/1959 avverso la sentenza del 06/11/2019 del TRIBUNALE di COMO Elato avviso alle p—a-r--tij udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Como ha applicato a Rosanna Alfano la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati alla medesima ascritti, di lesioni personali e minaccia. 2 - L'imputata ha proposto appello, convertito in ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alle spese di giudizio liquidate alla parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 613 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto all'albo della Corte di cassazione. Nel caso di specie, il sottoscrittore del ricorso non risulta iscritto a tale albo. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefa n r ll 3. aa - AA, IN DEPOSITATA CANCELLERIA 23 L