Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of qualified defense attorney signature on filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the filing was not signed by a lawyer registered with the Court. The appellant, Rosanna Alfano, argued for a review of civil costs but failed to meet the procedural requirement for a qualified signature. The court ruled that this defect renders the appeal void ab initio under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if not signed by a defense attorney registered with the Court, requiring a de plano declaration of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO ROSANNA nato a COMO il 10/10/1959 avverso la sentenza del 06/11/2019 del TRIBUNALE di COMO Elato avviso alle p—a-r--tij udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Como ha applicato a Rosanna Alfano la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati alla medesima ascritti, di lesioni personali e minaccia. 2 - L'imputata ha proposto appello, convertito in ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alle spese di giudizio liquidate alla parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 613 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto all'albo della Corte di cassazione. Nel caso di specie, il sottoscrittore del ricorso non risulta iscritto a tale albo. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefa n r ll 3. aa - AA, IN DEPOSITATA CANCELLERIA 23 L