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Ordinanza — n. 28749/2021 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for cessation of bankruptcy penalties because the petitioner signed personally instead of through a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28749/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Silipo's appeal for the cessation of bankruptcy accessory penalties inadmissible. Silipo personally signed the petition, whereas the opposing party argued that only a lawyer authorized to practice before the Court of Cassation could file such a request. The court ruled that the appeal violated Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which mandates representation by a qualified defender, and consequently ordered Silipo to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 1, comma 55, legge n. 103/2017: An appeal for the cessation of bankruptcy accessory penalties is inadmissible if filed personally by the accused rather than by a lawyer authorized to practice before the Court of Cassation.

Parole chiave

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bankruptcy accessory penalties cessation of penalties inadmissible appeal qualified lawyer requirement Court of Cassation procedure allegazioni insufficientemente motivate difetto di sottoscrizione ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. -proc. pen.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. -proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Giulio
L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Giulio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILIPO LUIGI nato a CROTONE il 01/03/1973 avverso la sentenza del 27/03/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA Eigto avviso alle par-EL3 udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; /(r Fatto e diritto Con sentenza del 27/03/2018 la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Luigi Silipo era stato condannato a pena di giustizia per i reati ascrittigli, riduceva le pene accessoriefallimentari nei confronti dell'imputato L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cessazione.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. -proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017. L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Giulio, Rv. 277695). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Componente estensore Il Presid