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Ordinanza — n. 28748/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28748/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28748/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE ROSA MARIO nato a FRANCAVILLA MARITTIMA il 17/11/1955 D'ELIA DARIO nato a CASSANO ALLO JONIO il 25/10/1974 avverso la sentenza del 14/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28748/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. 1 - I motivi dedotti in ordine ai legittimi impedimenti non riconosciuti dal primo giudice e dalla Corte di merito sono inammissibili perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie flussi finanziari illeciti danno patrimoniale procurato con astuzia omissione della contabilità inchiesta per falsità atti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE ROSA MARIO nato a FRANCAVILLA MARITTIMA il 17/11/1955 D'ELIA DARIO nato a CASSANO ALLO JONIO il 25/10/1974 avverso la sentenza del 14/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Porri, riduceva la durata delle pena accessorie fallimentari applicate a Mario De Rosa e Dario D'Elia confermandone la responsabilità per i delitti loro rispettivamente ascritti, il primo di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta semplice per l'aggravamento del dissesto non richiedendo in proprio il fallimento, il secondo di bancarotta fraudolenta documentale, consumati in relazione ai fallimenti indicati in rubrica dichiarati nel corso del 2006 e del 2007. 1.1.

In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava che: - era infondata l'eccezione relativa alla mancata concessione dei termini a difesa analogamente sollevati dai due appellanti, essendo tardiva l'opposizione dell'impedimento e non esplicitata la ragione per la quale il difensore non poteva avvalersi di sostituti; - il De Rosa, pur come testa di legno, rivestiva la posizione di garanzia della corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili; - quanto al D'Elia non era attendibile l'avvenuto furto del compendio contabile a ridosso dell'udienza prefallimentare in ordine ad una società che faceva parte integrante del gruppo di famiglia al cui vertice, secondo i testimoni, oltre a Salvatore D'Elia vi era anche l'odierno imputato. 2 - Propongono ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. 2 - 1 - L'Avv.

Chiaradia, per De Rosa, articola due motivi: - con il primo, deduce la nullità della sentenza di prime cure per non essere stato riconosciuto il legittimo impedimento a comparire del difensore all'udienza del 13 giugno 2013 avendo lo stesso eccepito un diverso impegno professionale; - con il secondo, lamenta la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato alla luce delle dichiarazioni raccolte dal curatore in sede di accertamento delle ragioni del dissesto; era comunque carente la prova del ruolo rivestito nelle società dal prevenuto. 2 - 2 - L'Avv.

Serravalle, per D'Elia, articola due motivi: - con il primo, lamenta la violazione dei diritti della difesa non essendo stato riconosciuto il legittimo impedimento dell'imputato all'udienza del 14 giugno 2019 per una contratta "lombalgia acuta"; - con il secondo, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del necessario dolo specifico; lo si era dedotto solo dalla sparizione dei compendi contabili delle varie società tutte riconducibili al prevenuto, al cui vertice amministrativo lo stesso aveva posto amministratori di comodo, così configurando il solo, insufficiente, dolo generico; dovendosi anche considerare il ruolo ben più sostanziale avuto da Salvatore D'Elia.

Il difensore ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1 - I motivi dedotti in ordine ai legittimi impedimenti non riconosciuti dal primo giudice e dalla Corte di merito sono inammissibili perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Del primo, sollevato dal De Rosa, si era detto della sua tardività e della mancata puntualizzazione circa l'impossibilità di avvalersi di un sostituto. Del secondo, la diagnosi dell'impedimento era evidentemente tale da non doverlo ritenere assoluto. 2 - Gli ulteriori motivi dedotti nei ricorsi sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come i due imputati, amministratori di diritto oltre che di fatto delle società fallite. dovessero rispondere dei delitti loro contestati, la cui materiale sussistenza era stata accertata, considerando poi, quanto all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta documentale ascritto al D'Elia l'evidente genericità del motivo di appello con la conseguente ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso. 3 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefj..--