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Ordinanza — n. 28747/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming false declaration and minor offense defenses failed due to statutory limits and public interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28747/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's arguments regarding the lack of legal injury from the false identity declaration and the inapplicability of the minor offense provision. The court held that the false statement regarding kinship to a detainee infringed upon the penitentiary administration's interest in verifying identities for security, and the crime's maximum penalty exceeded the threshold for the minor offense exemption. Consequently, the lower court's conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: A false declaration concerning one's identity or status before a public official constitutes a crime when it affects the protected legal interests of the institution, even if the quality claimed is technically accurate for the individual, and the minor offense exemption applies only when the maximum penalty does not exceed five years.

Parole chiave

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false declaration crime penitentiary security interest minor offense exemption identity verification procedural inadmissibility riesame dell'entità pena pentito aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 7 dicembre 2017, di condanna di Di Ríenzo Tommaso per il delitto di cui all'art. 495 cod.pen., commesso in Campobasso il 26 marzo 2014.
Art. 131-bis cod. pen.
Il rilievo che attinge il diniego di concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen.
art. 495 cod.pen
La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 7 dicembre 2017, di condanna di Di Ríenzo Tommaso per il delitto di cui all'art. 495 cod.pen., commesso in Campobasso il 26 marzo 2014.
artt. 495 cod.pen
Propone ricorso per cassazione il difensore del Di Rienzo, denunciando, con due motivi, il vizio di violazione di legge (in relazione agli artt. 495 cod.pen.
art. 131-bis cod.pen
Il rilievo che attinge il diniego di concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 30809 del 20/03/2003, Rv. 226969
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RIENZO TOMMASO nato a FOGGIA il 17/08/1982 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 7 dicembre 2017, di condanna di Di Ríenzo Tommaso per il delitto di cui all'art. 495 cod.pen., commesso in Campobasso il 26 marzo 2014.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore del Di Rienzo, denunciando, con due motivi, il vizio di violazione di legge (in relazione agli artt. 495 cod.pen. e 131-bis cod.pen.) e il vizio di motivazione, in punto: I.) di sussistenza del delitto dì falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità o su qualità proprie, in quanto l'avere dichiarato al personale della Casa di reclusione di Campobasso di essere il figlio anziché il nipote del detenuto Di Rienzo Mario non era condotta tale da determinare alcun vulnus ai beni giuridici tutelati, avendo, comunque, l'imputato diritto a visitare lo zio; II.) di diniego della causa dì particolare tenuità del fatto, avendo la Corte di merito motivato in ordine alla 'non occasionalità' della condotta tenuta dall'imputato riferendosi unicamente ai suoi precedenti penali, senza considerare che, ai fini dell'abitualità preclusiva dell'istituto, è necessario che i precedenti penali gravanti sull'istante siano della stessa indole.

3. Con memoria in data 5 giugno 2021, il difensore dell'imputato ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Quand'anche vero che, in tema di falsa dichiarazione o attestazione circa l'identità o qualità proprie della persona, destinata ad essere riportata in un atto pubblico, vada esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nei suoi profili materiali, quando il mendacio riguardi una qualità della persona del tutto ininfluente rispetto alle finalità per le quali l'atto pubblico deve essere redatto, di talché non rileva la falsa giustificazione fornita per motivare l'esercizio di una facoltà che la legge riconosce indiscriminatamente all'interessato (Sez. 5, n. 30809 del 20/03/2003, Rv. 226969), va rilevato che la doglianza sul punto è del tutto generica, vuoi perché asserisce e non dimostra che anche al nipote del detenuto Di Rienzo fosse consentito il colloquio con lo zio, vuoi perché non si confronta specificamente con il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui la norma evocata mira a tutelare più interessi giuridici: tra, questi, quindi - si aggiunge in questa sede - anche l'interesse fondamentale dell'Amministrazione Penitenziaria ad avere, tramite l'acquisizione dì veridiche dichiarazioni incorporate in un atto pubblico, una certa conoscenza in ordine all'identità e alle qualità personale dei soggetti abilitati ad accedere all'interno dell'istituto onde consentire la cristallizzazione di dati informativi decisivi per assicurare la sicurezza della struttura penitenziaria. 4.2.

Il rilievo che attinge il diniego di concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. è destituito di giuridico fondamento. Giammai l'imputato avrebbe potuto beneficiare dell'applicazione dell'istituto perché il delitto di cui all'art. 495 cod.pen. è punito con pena edittale pari, nel massimo, a sei anni di reclusione, quindi superiore al limite di cinque anni di reclusione stabilito dall'art. 131-bis, comma 1, cod.pen..

5. S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia à\kk‹ vi.LAì