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Ordinanza — n. 28522/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28522/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28522/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 26 settembre 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce riconosceva Asenov Martin Georgiev e Librando Ferdinando responsabili dei reati loro ascritti in concorso e, assorbita la condotta punita dagli artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 in quella di cui all'art. 23 della legge n. 110 del 1975, ravvisato fra tutti i reati il vincolo della continuazione, applicata al Librando la recidiva reiterata infraquinquennale, operata la riduzione per la scelta del rito, condannava l'Asenov alla pena di anni nove, mesi quattro di reclusione e il Librando a quella di anni quattordici, mesi otto di reclusione, alle pena accessorie di legge; applicava nei confronti del Librando la misura di sicurezza deNa libertà vigilata per la durata di anni tre.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 56 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28522/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con pronuncia del 16 settembre 2020, la Corte di appello di Lecce, in accoglimento del concordato formulato dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., riconosceva in favore dell'Asenov le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata al capo A) e rideterminava la pena a questi inflitta, tenuto conto della continuazione e della riduzione per la scelta del rito, in anni sette, mesi quattro di reclusione; riconosceva in favore del Librando con riguardo al reato di cui al capo A) la circostanza attenuante di cui all'art. 56, comma 4, cod. pen. equivalente alla contestata aggravante e alla recidiva e rideterminava la pena nei suoi confronti, tenuto conto della continuazione e della riduzione per la scelta del rito, in anni otto di reclusione.

Parole chiave

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concorso materiale di reati tentativo nel diritto penale contrabbando di guerra concorrenza contravvenzione concorso di diritti fondamentali

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Con pronuncia del 16 settembre 2020, la Corte di appello di Lecce, in accoglimento del concordato formulato dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 56 cod. pen
Con il primo motivo, il suddetto difensore ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto accoglibile per il solo Librando la proposta dì concordato relativa al riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 4 dell'art. 56 cod.
art. 129 cod. proc. pen
peri., per mancanza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ASENOV MARTIN GEORGIEV nato il 14/10/1986 LIBRANDO FERDINANDO nato a BORGOMANERO il 26/01/1966 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEA,;) LtZPUri-aLtv—iWalteirartg. udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 settembre 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce riconosceva Asenov Martin Georgiev e Librando Ferdinando responsabili dei reati loro ascritti in concorso e, assorbita la condotta punita dagli artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 in quella di cui all'art. 23 della legge n. 110 del 1975, ravvisato fra tutti i reati il vincolo della continuazione, applicata al Librando la recidiva reiterata infraquinquennale, operata la riduzione per la scelta del rito, condannava l'Asenov alla pena di anni nove, mesi quattro di reclusione e il Librando a quella di anni quattordici, mesi otto di reclusione, alle pena accessorie di legge; applicava nei confronti del Librando la misura di sicurezza deNa libertà vigilata per la durata di anni tre.

2. Con pronuncia del 16 settembre 2020, la Corte di appello di Lecce, in accoglimento del concordato formulato dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., riconosceva in favore dell'Asenov le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata al capo A) e rideterminava la pena a questi inflitta, tenuto conto della continuazione e della riduzione per la scelta del rito, in anni sette, mesi quattro di reclusione; riconosceva in favore del Librando con riguardo al reato di cui al capo A) la circostanza attenuante di cui all'art. 56, comma 4, cod. pen. equivalente alla contestata aggravante e alla recidiva e rideterminava la pena nei suoi confronti, tenuto conto della continuazione e della riduzione per la scelta del rito, in anni otto di reclusione.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, il difensore di fiducia degli imputati, avvocato Biagio Palamà, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo, il suddetto difensore ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto accoglibile per il solo Librando la proposta dì concordato relativa al riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 4 dell'art. 56 cod. pen., trattandosi di reato concorsuale. 3.2. Con il secondo motivo, l'avvocato Palamà ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 56 - 575 cod. pen. nonché vizio di motivazione sul punto. 3.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. peri., per mancanza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, essendo riferiti a motivi oggetto di rinuncia in appello. La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis' cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis, trattandosi di sentenza posteriore al 3 agosto 2017.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila, ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso `-2 DEPOSITATA