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Ordinanza — n. 28520/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28520/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28520/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza deliberata in data 25 settembre 2020, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Ministro della giustizia, in data 10 aprile 2019, di proroga del regime differenziato, ex art. 41-bis Ord. Pen., applicato nei confronti di Madonià Giuseppe, detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica di Palermo del 2.9.2015 per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, plurimi omicidi aggravati, estorsione ed altro. Ad avviso del Tribunale, la proroga del suddetto regime penitenziario era giustificata da plurimi elementi:

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28520/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza, il Madonia ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Valerio Vianello Accorretti, denunciando, con un unico articolato motivo, "violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 bis L. 354/1975, nonché dell'art. 125 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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crimine organizzato indagine per omicidio inchiesta mascherata vigilanza su base consolidata agenti di polizia riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod. proc. pen
354/1975, nonché dell'art. 125 cod. proc. pen., ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADONIA GIUSEPPE nato a PALERMO il 25/04/1954 avverso l'ordinanza del 25/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata in data 25 settembre 2020, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Ministro della giustizia, in data 10 aprile 2019, di proroga del regime differenziato, ex art. 41-bis Ord. Pen., applicato nei confronti di Madonià Giuseppe, detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica di Palermo del 2.9.2015 per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, plurimi omicidi aggravati, estorsione ed altro. Ad avviso del Tribunale, la proroga del suddetto regime penitenziario era giustificata da plurimi elementi:

a) il profilo criminale del Madonia, esponente di vertice della cosca mafiosa "Cosa Nostra" palermitana, operante nei quartieri Resuttana - Colli, nella quale, unitamente ai fratelli, aveva preso il posto del padre Francesco, deceduto nel 2007, "boss storico" di Resuttana; detto profilo criminale era desumibile dai provvedimenti giudiziari a suo carico, tra cui le condanne per l'uccisione del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile e per altri cinque omicidi, oltre che per partecipazione ad associazione di stampo mafioso; il Madonia aveva commesso reati anche in carcere (aveva, infatti, riportato condanne per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale) ed era stato in grado di comunicare all'esterno tramite i colloqui effettuati con la cognata Angela Di Trapani (figlia di Francesco, uomo di fiducia di Riina);

b) l'operatività del clan in argomento, la cui vitalità era confermata dalle vicende criminali poste in essere successivamente all'arresto di numerose persone nella c.d. operazione "Apocalisse", quando era iniziata la riorganizzazione della cosca stessa; il collaboratore di giustizia Galatolo Vito, già reggente del mandamento, aveva riferito che i Madonia, ad eccezione del fratello Aldo, mantenevano saldo il controllo dell'organizzazione anche dal carcere; anche l'operazione c.d. "Talea", effettuata nel 2017, aveva riguardato elementi di spicco della cosca in questione, tra cui la cognata Di Trapani, che era stata in grado di tenere i contatti ai fini dell'organizzazione criminale di che trattasi;

c) gli esiti del trattamento penitenziario, che pur mettendo in rilievo una corretta condotta carceraria, avevano evidenziato che il . condannato non aveva mostrato alcuna resipiscenza per il proprio passato deviante, né alcuna considerazione per le sue tante vittime. Sussistevano, quindi, secondo il Tribunale, tutti gli elementi per ritenere, in concreto, l'attuale pericolo di collegamenti del reclamante con la criminalità organizzata e il rischio di una ripresa dei rapporti, ove venisse ripristinato il regime detentivo ordinario.

2. Avverso detta ordinanza, il Madonia ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Valerio Vianello Accorretti, denunciando, con un unico articolato motivo, "violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 bis L. 354/1975, nonché dell'art. 125 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e c) cod. proc. pen.".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità. L'art. 41 bis, comma 2-bis, della I. n. 354 del 1975, sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. d), della I. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "per successivi periodi, ciascuno pari a due anni (...), quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno". L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies [recentemente sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. b), I. n. 94 del 2009, cit.] del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore nazionale antimafia, il Procuratore della Repubblica che procede alle indagini preliminari, il Procuratore generale presso la Corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale (solo) "per violazione di legge".

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza delle disposizioni di legge sostanziale e processuale, all'inesistenza della motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto di risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez.

Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, Santapaola, Rv. 230203; Sez. 6, n. 7651 del 14/01/2010, dep. 25/02/2010, Mannino, Rv. 246172).

2. Alla luce di questi principi, il Collegio osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata non è meramente apparente o assolutamente inidonea a comprendere le ragioni argomentative della decisione e che il ricorso tende, in buona sostanza, a provocare una non consentita nuova valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, senza violare la legge penale sostanziale e processuale, sottolineando l'attuale operatività del sodalizio mafioso in argomento, il ruolo apicale esercitato dal Madonia con la coerente affermazione, in assenza di elementi concreti da cui desumere la rescissione dei vincoli delinquenziali, dell'attuale pericolo che il detenuto possa mantenere i collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza, ove sottoposto al regime penitenziario ordinario.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod . p roc. pe n ..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabr'zio Augusto