Ordinanza — n. 28519/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 3 febbraio 2020, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede datata 16.5.2013, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Pacucci Michele in ordine alla contravvenzione di cui all'at. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011 perché estìnta per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena inflitta al predetto imputato in ordine al residuo reato continuato - tenuto conto dell'aumento per la ritenuta .recidiva reiterata infraquinquennale e della riduzione per la scelta del rito - in anni uno, mesi nove, giorni ventidue di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 133 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 28519/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 1.1. Quanto al primo motivo di impugnazione, occorre rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACUCCI MICHELE nato a MODUGNO il 28/06/1975 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 febbraio 2020, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede datata 16.5.2013, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Pacucci Michele in ordine alla contravvenzione di cui all'at. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011 perché estìnta per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena inflitta al predetto imputato in ordine al residuo reato continuato - tenuto conto dell'aumento per la ritenuta .recidiva reiterata infraquinquennale e della riduzione per la scelta del rito - in anni uno, mesi nove, giorni ventidue di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata.
2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Nicola Martino, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, ha denunciato "violazione di legge in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 1.1. Quanto al primo motivo di impugnazione, occorre rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass.
Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la Corte di appello di Bari ha escluso la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche, mettendo in evidenza la sua negativa personalità, come emergente dal certificato del casellario giudiziale. Trattasi di motivazione adeguata e congrua, che resiste alle doglianze difensive che, in buona sostanza, finiscono con il richiedere una indebita "rilettura" delle risultanze processuali. 2 .?r 1.2.
L'entità della pena è stata, poi, adeguatamente motivata con il richiamo ai criteri tutti di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. pagg. 5 - 6), mentre le doglianze difensive, ancora una volta, sono volte a prefigurare una rivalutazione dei dati procedimentali, estranea al presente scrutinio di legittimità.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi