Ordinanza — n. 28515/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 17 settembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto da Turiano Francesco, sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis 0.P., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 30.12.2019, con il quale era stata respinta l'autorizzazione richiesta dal predetto detenuto a non consegnare nelle ore serali agli addetti alla vigilanza il pentolone utilizzato per la cottura dei cibi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28515/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Turiano, avvocato Giuseppe Donato, ha proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge in relazione agli artt. 41 bis 0.P., 3, 13 e 27 della Costituzione.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 17/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 settembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto da Turiano Francesco, sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis 0.P., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 30.12.2019, con il quale era stata respinta l'autorizzazione richiesta dal predetto detenuto a non consegnare nelle ore serali agli addetti alla vigilanza il pentolone utilizzato per la cottura dei cibi.
2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Turiano, avvocato Giuseppe Donato, ha proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge in relazione agli artt. 41 bis 0.P., 3, 13 e 27 della Costituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. E in vero non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui all'art. 41 bis, comma 2, 0.P., alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. Il Tribunale di sorveglianza ha, infatti, correttamente osservato che la richiesta di autorizzazione formulata dal detenuto si fondava su una pretesa, sfornita, peraltro, di qualsiasi motivazione, che non involgeva in alcun modo il tema della lesione di un diritto soggettivo.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITATA I#N CANCELL