Ordinanza — n. 28514/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 4 novembre 2019, la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia del Tribunale in sede datata 25.3.2019, con la quale Dhima Adrratik era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13, D.Lgs. n. 286 del 1998 (perché, destinatario del provvedimento di espulsione con divieto di rientrare nel territorio dello Stato, emesso il 6.8.2016 ed eseguito il giorno successivo mediante accompagnamento alla frontiera, era rientrato in Italia senza autorizzazione) e, conseguentemente, era stato condannato, concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi otto di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 28514/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avv. Massimo Zambelli, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHIMA ADRIATIK nato il 06/12/1972 avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 novembre 2019, la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia del Tribunale in sede datata 25.3.2019, con la quale Dhima Adrratik era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13, D.Lgs. n. 286 del 1998 (perché, destinatario del provvedimento di espulsione con divieto di rientrare nel territorio dello Stato, emesso il 6.8.2016 ed eseguito il giorno successivo mediante accompagnamento alla frontiera, era rientrato in Italia senza autorizzazione) e, conseguentemente, era stato condannato, concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi otto di reclusione.
2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avv. Massimo Zambelli, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza del requisito dell'antigiuridicità del reato oggetto di contestazione". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art., 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 1.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente ripropone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno messo in rilievo come la condotta di reingresso non autorizzata posta in essere dal Dhima non era scrinninata dal volere il predetto, destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, ricongiungersi con il proprio nucleo familiare, non essendo stato allegato e provato uno stato di stringente necessità della prole, sicché l'imputato ben avrebbe potuto preventivamente richiedere l'autorizzazione alle Autorità Italiane. 1.2.
Quanto al secondo motivo, occorre rilevare che, sebbene il ricorrente lamenti vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, detto beneficio era stato concesso all'imputato già in primo grado, con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata e ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente glma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso I ~1/4._ t .(21 DEPOSITATA PN i 1 CANC