Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28513/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28513/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28513/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 10 giugno 2020, la Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Arcoraci Angelo, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 28513/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta ordinanza il difensore del condannato, avvocata Luisella Mancuso, ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione della sentenza penale criminalità persistente recidiva nell'infrazione alleggerimento della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 81 cod. pen
Avverso la predetta ordinanza il difensore del condannato, avvocata Luisella Mancuso, ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCORACI ANGELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 17/05/1984 avverso l'ordinanza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 giugno 2020, la Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Arcoraci Angelo, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna.

2. Avverso la predetta ordinanza il difensore del condannato, avvocata Luisella Mancuso, ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. Il Giudice dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione.

In particolare, ha specificato che, sebbene i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna riguarderebbero la ricettazione e la successiva truffaldina messa in circolazione di assegni di provenienza illecita, non era dato ravvisare, nelle modalità della condotta o nelle ragioni giustificative di essa, descritte nelle pronunce dei giudici di merito, alcun collegamento tale da lasciare ritenere sussistente, una medesimezza del disegno criminoso anche in considerazione della circostanza che i fatti delittuosi risalivano a epoche ben distanti tra loro.

Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso ,-7 Q.,(LLIA Q.Q.Uf DEPOSITATA I IN CANCELLER