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Ordinanza — n. 28512/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28512/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28512/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'8 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto nell'interesse di Simeoli Francesco avverso il decreto del Ministro della Giustizia, con il quale era stata disposta la proroga nei confronti del predetto dell'applicazione del regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario. A ragione della decisione, riteneva sussistenti tre ordini di motivi che determinavano l'inammissibilità del reclamo: l'inosservanza delle modalità di presentazione dell'impugnazione; la circostanza che l'atto non conteneva l'indicazione dei motivi di censura; la tardività del reclamo stesso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28512/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario. A ragione della decisione, riteneva sussistenti tre ordini di motivi che determinavano l'inammissibilità del reclamo: l'inosservanza delle modalità di presentazione dell'impugnazione; la circostanza che l'atto non conteneva l'indicazione dei motivi di censura; la tardività del reclamo stesso.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom adempimento dei presupposti processuali procedura di rivendicazione nel pignoramento sospensione dell'istruzione ritardo ingiustificato censure procedurali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMEOLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 02/03/1958 avverso l'ordinanza del 08/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto nell'interesse di Simeoli Francesco avverso il decreto del Ministro della Giustizia, con il quale era stata disposta la proroga nei confronti del predetto dell'applicazione del regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario. A ragione della decisione, riteneva sussistenti tre ordini di motivi che determinavano l'inammissibilità del reclamo: l'inosservanza delle modalità di presentazione dell'impugnazione; la circostanza che l'atto non conteneva l'indicazione dei motivi di censura; la tardività del reclamo stesso.

2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia del Simeoli, avvocata Immacolata Spina, ha proposto ricorso per cassazione deducendo "violazione ed erronea applicazione degli artt. 581 e segg. e 591 cod. proc. pen.".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, di tenore meramente confutativo, è fondato su motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata per mancanza delle doverose allegazioni 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente PNma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso QQuL DEPOSITATA lehl