Ordinanza — n. 28511/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 24 giugno 2020, la Corte di Assise di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza formulata nell'interesse di Mirabella Gaetano tendente a ottenere la commutazione della pena dell'ergastolo - inflittagli con sentenza emessa dalla medesima Corte il 18.7.1995, irrevocabile dall'11.3.1996 - con quella di anni trenta di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 22 cod. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 28511/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al riguardo, è doveroso richiamare, tra le tante, due pronunce di questa Corte, in materia: "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.72 cod. pen., nella parte in cui prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo, in relazione all'asserita natura perpetua di tale sanzione, con conseguente contrasto con l'art. 27, comma terzo Cost., in considerazione, da un lato, della connotazione polifunzionale della misura, in quanto comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonché di difesa e di rieducazione sociale, e dall'altro, dell'esistenza di una disciplina di esecuzione che consente di escludere, in concreto, la perpetuità della stessa" (Cass.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABELLA GAETANO nato a CATANIA il 20/08/1951 avverso l'ordinanza del 24/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 giugno 2020, la Corte di Assise di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza formulata nell'interesse di Mirabella Gaetano tendente a ottenere la commutazione della pena dell'ergastolo - inflittagli con sentenza emessa dalla medesima Corte il 18.7.1995, irrevocabile dall'11.3.1996 - con quella di anni trenta di reclusione.
2. Avverso detta ordinanza il Mirabella ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Gianluca Pammolli, denunciando, con un unico articolato motivo, carenza di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione e 7 CEDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per quanto di seguito illustrato. E in vero, l'ordinanza impugnata ha rilevato che l'istanza proposta nell'interesse del Mirabella era eccentrica rispetto al caso concreto e diretta esclusivamente a contrastare la costituzionalità e l'equità della pena dell'ergastolo sulla base del rilievo che, trattandosi di pena perpetua, violerebbe il principio di uguaglianza e di emenda; e ha osservato che la storia personale del Mirabella contraddiceva la "perpetuità sine spe" di cui si era lamentata la difesa. Medesime censure sono riproposte nel ricorso oggetto del presente scrutinio di legittimità; esse sono manifestamente infondate alla stregua della giurisprudenza di questa Corte.
Al riguardo, è doveroso richiamare, tra le tante, due pronunce di questa Corte, in materia: "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.72 cod. pen., nella parte in cui prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo, in relazione all'asserita natura perpetua di tale sanzione, con conseguente contrasto con l'art. 27, comma terzo Cost., in considerazione, da un lato, della connotazione polifunzionale della misura, in quanto comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonché di difesa e di rieducazione sociale, e dall'altro, dell'esistenza di una disciplina di esecuzione che consente di escludere, in concreto, la perpetuità della stessa" (Cass.
Sez. 1, n. 43711 del 24/09/2015, Rv. 265074); "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera. (In motivazione, la Corte ha rilevato come anche nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU la pena dell'ergastolo sia ritenuta compatibile con i principi di cui all'art. 3 CEDU, in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale consente al soggetto adulto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata) [Cass.
Sez. 1, n.34199 del 12/04/2016, Rv. 267656].
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palina Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso eet-e--q-/ l QQAA;