Cassation appeal dismissed for non-argumented violation of appearance term under Art. 601 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court violated his right to defense and the appearance term under Article 601 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim because the violation was not raised during the hearing on September 18, 2020, when the trial was postponed, and thus failed to meet the requirement of timely argumentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 601, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 180, cod. proc. pen.: In appeal proceedings, a violation of the twenty-day appearance term constitutes a general nullity that must be raised before the appellate judgment is deliberated.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACACE FELICE nato a NAPOLI il 14/04/1942 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 ottobre 2020, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa dal Tribunale in sede in data 14.3.2019, con la quale Cacace Felice era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 678 cod. pen. e, conseguentemente, condannato, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi otto di arresto ed €. 100,00 di ammenda.
2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Giorgio Ballabio, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione dell'art. 601 cod. proc. pen., nonché violazione del diritto di difesa e di partecipazione al giudizio ex art. 24 Cost.; nullità dell'ordinanza del 18.9.2020 ex art. 601, comma 4, cod. proc. pen.; conseguente nullità della dichiarazione di assenza e di ogni atto successivo".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi inerenti a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza. E in vero, come risulta dalla consultazione degli atti processuali e come, peraltro, osservato dal ricorrente, all'udienza del 18.9.2020, la trattazione del processo era stata differita al successivo 6 ottobre, avendo accolto la Corte territoriale l'eccezione difensiva con la quale era stato dedotto il mancato rispetto del termine di comparizione previsto dall'art. 601 cod. proc. pen.; l'ordinanza di rinvio era stata ritualmente notificata all'imputato in data 22.9.2020; tuttavia, all'udienza del 6.10.2020, la difesa dal Cacace nulla aveva eccepito in ordine al mancato rispetto anche in relazione a detta udienza del termine di comparizione previsto dalla citata norma.
Tanto premesso, osserva la Corte che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello" (Cass. Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020, Rv. 278447). In applicazione del superiore principio di diritto, il ricorso è manifestamente infondato.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente PalmbTalerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso EPOSITATA IN CANCELLERIA i 22 L ' 2