Ordinanza — n. 28508/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 6 luglio 2020, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia del Tribunale in sede datata 30.10.2019, con la quale Caddeo Davide era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e, conseguentemente, concesse circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed C. 450,00 di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28508/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna det ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CADDEO DAVIDE nato a MILANO il 02/11/1988 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 luglio 2020, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia del Tribunale in sede datata 30.10.2019, con la quale Caddeo Davide era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e, conseguentemente, concesse circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed C. 450,00 di ammenda.
2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Raffaele Riccio, per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale; peraltro, il ricorrente tende a sostituire le proprie valutazioni di merito in ordine all'entità della pena inflitta a quelle motivatamente espresse nell'impugnata sentenza (circostanze del ritrovamento del coltello; personalità dell'imputato, gravato da condanne per tre precedenti specifici e anche per altri fatti ben più gravi), in contrasto, dunque, con i limiti e le finalità del giudizio di cassazione, al quale è affidato l'esclusivo controllo della legittimità formale e sostanziale della decisone, in relazione alle norme di legge applicate.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna det ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSI