Ordinanza — n. 28507/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 21 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva il reclamo proposto da Calcano Manzueta Omar avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 30.12.2019, con il quale era stata rigettata l'istanza del predetto condannato di concessione della liberazione anticipata per il semestre 2.2.2018 - 1.8.2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28507/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza Calcano Manzueta Omar ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. peri., riservandosi, peraltro, di indicare i motivi.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALCANO MANZUETA OMAR nato a SANTO DOMINGO( REP. DOMINICANA) il 05/02/1978 avverso l'ordinanza del 21/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO\dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva il reclamo proposto da Calcano Manzueta Omar avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 30.12.2019, con il quale era stata rigettata l'istanza del predetto condannato di concessione della liberazione anticipata per il semestre 2.2.2018 - 1.8.2018.
2. Avverso detta ordinanza Calcano Manzueta Omar ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. peri., riservandosi, peraltro, di indicare i motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITATA CA ELLERIA 2 2