Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of novelty and orders costs against prisoner's reward leave claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, a prisoner challenging a refusal of reward leave, merely repeated previously decided issues without presenting new elements. The court found the lower tribunal's reasoning logically sound and consistent with the law, rejecting the request for a different interpretation of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates issues already decided without novelty, and the lower court's reasoning is free from logical or legal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIA ANTONINO nato a CAPACI il 28/10/1934 avverso l'ordinanza del 30/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 settembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva il reclamo proposto da Troia Antonino avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza datato 18.12.2019, con il quale era stata rigettata l'istanza formulata dai predetto condannato volta a ottenere la concessione in suo favore di permessi premio.
2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocata Silvana Pitt, ha proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. E in vero, il ricorrente, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente esistenti nel percorso argomentativo sviluppato nell'impugnata ordinanza, si limita a riproporre, senza prospettare alcun rilevante elemento di novità, questioni già esaminate e decise, con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Inoltre, la valutazione effettuata dal Tribunale di sorveglianza, oltre a essere fondata su una corretta interpretazione delle disposizioni in materia di concessione di permessi premio, è assolutamente aderente ai dati procedimentali e resiste alle doglianze difensive con le quali, in buona sostanza, si richiede a questa Corte una diversa "lettura" delle risultanze, non consentita nel presente scrutinio di legittimità.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso EPOS