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Ordinanza — n. 28504/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28504/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28504/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 9 ottobre 2020 la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Di Benedetto Jessica Paola, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28504/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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criminalità persistente recidiva nell'infrazione doppia punibilità ritardo ingiustificato dell'azione penale infrazioni uniche e continuate allegazioni di persecuzione contraddittorie
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO JESSICA PAOLA nato a BATTIPAGLIA il 12/10/1993 avverso l'ordinanza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 ottobre 2020 la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Di Benedetto Jessica Paola, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze.

2. Avverso detta ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Michele Di Fraia, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. Il Giudice dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione.

E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, vincolo di continuazione, ma senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondanti. In tal senso è, dunque, necessario che le linee essenziali del reato fine siano state programmate, con sufficiente specificità, fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso; fin dall'inizio del vincolo associativo devono, dunque, essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria; pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, e anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non sono stati però essere programmati ab origine; in definitiva, il fatto che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che, dunque, non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine.Orbene, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda, evidenziando che: il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e hashish, oggetto della pronuncia sub n. 1 era stato posto in essere dalla Di Benedetto il 19.12.2015 quando costei era detenuta agli arresti domiciliari; la Di Benedetto era stata, inoltre, condannata con la sentenza sub n. 2 per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante negli anni 2010 - 2011; l'associazione oggetto della sentenza sub n. 3 aveva operato per un breve periodo nel corso dell'anno 2014 e alla stessa avevano partecipato soggetti completamente diversi da quelli condannati con l'altra pronuncia; dal raffronto tra le condotte poste a base delle distinte pronunce di condanna emergeva che si trattava di vicende autonome, che si differenziavano per le concrete modalità di spaccio.

E ha sostenuto che non poteva fondatamente ritenersi che la prima condotta associativa fosse stata commessa in vista di un programma unitario e in considerazione del successivo spaccio, commesso in casa con soggetti estranei all'ambito associativo, e neppure che i due reati fossero preordinati alla costituzione di una distinta e successiva associazione con partecipi e promotori diversi. Tale valutazione, che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive, in parte anche generiche, in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali. t 2.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amrriende =Posi & Iétg CANC 'RIA Così deciso, il 25 marzo 2021 22 LU 021 Il Consigliere estensore Il Presidente