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Ordinanza — n. 28503/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28503/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28503/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 17 settembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Perugia dichiarava inammissibile l'istanza formulata da Bellocco Giuseppe tendente a ottenere la liberazione condizionale, in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia del 29.11.2008.

Regesto Legislator

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art. 123 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28503/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza il Romeo ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., riservando, peraltro, la formulazione dei motivi al proprio difensore di fiducia.

Parole chiave

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liberazione condizionale revoca della sospensione condizionale remissione della pena assenza di persecuzione disdetta in periodo di prova condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 123 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza il Romeo ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., riservando, peraltro, la formulazione dei motivi al proprio difensore di fiducia.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOCCO GIUSEPPE nato a ROSARNO il 22/02/1948 avverso l'ordinanza del 17/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 settembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Perugia dichiarava inammissibile l'istanza formulata da Bellocco Giuseppe tendente a ottenere la liberazione condizionale, in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia del 29.11.2008.

2. Avverso detta ordinanza il Romeo ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., riservando, peraltro, la formulazione dei motivi al proprio difensore di fiducia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore, della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente PAIma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso -VGau