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Ordinanza — n. 28501/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28501/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28501/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 3 aprile 2020, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in data 5.6.2019, in accoglimento del concordato formulato dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena nei confronti di Dicataldo Vito e Sicolo Francesco in ordine ai reati loro ascritti, in anni tre di reclusione ed C. 9.000,00 di multa, ciascuno; revocava nei confronti dei predetti la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28501/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in'euro tremila, ciascuno.

Parole chiave

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sanzioni penali gravità della pena adeguamento della pena riduzione della pena pena pecuniaria sospesa remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza del 3 aprile 2020, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in data 5.6.2019, in accoglimento del concordato formulato dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DICATALDO VITO nato a BITONTO il 11/11/1984 SICOLO FRANCESCO nato a BITONTO il 14/08/1995 avverso la sentenza del 03/04/2020 della CORTE APPELLO di BARIer udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 aprile 2020, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in data 5.6.2019, in accoglimento del concordato formulato dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena nei confronti di Dicataldo Vito e Sicolo Francesco in ordine ai reati loro ascritti, in anni tre di reclusione ed C. 9.000,00 di multa, ciascuno; revocava nei confronti dei predetti la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti da loro sottoscritti (dal contenuto identico), per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sia il provvedimento impugnato sia i ricorsi sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Né a conclusione diversa può giungersi sulla base del rilievo che la sottoscrizione dei ricorsi da parte degli imputati sia stata autenticata dal loro difensore di fiducia. E ciò alla stregua della giurisprudenza di questa Corte , secondo cui "è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista" (Cass.. sez. 6, Ord. n. 48096 del.10/09/2018, Rv. 274221).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in'euro tremila, ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Pgma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso 0_12.A...7Th' DEPOSITATA uN CANCELL