Ordinanza — n. 28500/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 19 febbraio, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Foggia in data 7.6.20016, con la quale DibiSceglia Salvatore era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011, così diversamente qualificato il fatto contestato, e, conseguentemente, era stato condannato, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena d,i mesi quattro di arresto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 28500/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di tenore meramente confutativo, nonché assolutamente generico, è inammissibile perché fondato su motivi afferenti al trattamento sanzionatorio sorretto, contrariamente a quanto sostenuto, da sufficiente e non illogica motivazione e resiste alle doglianze difensive che, lungi dal prospettare l'esistenza di una effettiva lacuna motivazionale, finiscono con il richiedere a questa Corte un diverso apprezzamento dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen..
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIBISCEGLIA SALVATORE nato a CERIGNOLA il 21/09/1980 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 febbraio, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Foggia in data 7.6.20016, con la quale DibiSceglia Salvatore era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011, così diversamente qualificato il fatto contestato, e, conseguentemente, era stato condannato, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena d,i mesi quattro di arresto.
2. Avverso detta sentenza il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Giovanni Quarticelli, ha proposto ricorso per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di tenore meramente confutativo, nonché assolutamente generico, è inammissibile perché fondato su motivi afferenti al trattamento sanzionatorio sorretto, contrariamente a quanto sostenuto, da sufficiente e non illogica motivazione e resiste alle doglianze difensive che, lungi dal prospettare l'esistenza di una effettiva lacuna motivazionale, finiscono con il richiedere a questa Corte un diverso apprezzamento dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen..
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente alma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso —.(at-LA EPOSITATA c A N LLE