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Ordinanza — n. 28499/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the petitioner failed to use mandatory defense counsel required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28499/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the petitioner after August 3, 2017. Following the entry into force of Law No. 103/2017, all criminal appeals must be signed by registered defense counsel, a requirement the petitioner ignored. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the petitioner to pay legal fees and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused or convicted person after August 3, 2017, are inadmissible as they must be signed by registered defense counsel.

Parole chiave

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inadmissible appeal mandatory defense counsel Law 103/2017 criminal procedure code de plano dismissal prova del rischio persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale violazione dell'obbligo di collaborare

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law No. 103 of 2017
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DASHI FOTI nato il 15/04/1965 avverso l'ordinanza del 30/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA'1_=2211@rt-N udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 aprile 2020, il Tribunale di sorveglianza di Perugia dichiarava non luogo a provvedere, per cessazione della materia del contendere, sulla domanda di Dashi Foti rivolta all'accertamento incidentale della collaborazione impossibile o inesigibile ai sensi dell'art. 4 bis, comma 1 bis, 0.P..

2. Avverso detta ordinanza il Dashi ha proposto personalmente ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso LAAAA-tA_P DEPOSITATA kN CA C