Ordinanza — n. 28498/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza dell'8 giugno 2020, la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Udine del 10.4.2018, con la quale Burgio Hudorovich Cristofer era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e, conseguentemente, condannato alla pena di mesi otto di arresto ed C. 1.000,00 di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28498/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e) dell'art. 606 cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURGIO HUDOROVICH CRISTOFER nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 19/07/1992 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 giugno 2020, la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Udine del 10.4.2018, con la quale Burgio Hudorovich Cristofer era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e, conseguentemente, condannato alla pena di mesi otto di arresto ed C. 1.000,00 di ammenda.
2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Giorgio Weil, ha proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 4 della legge n. 110 del 1975.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. E in vero non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. E neppure ricorre il denunciato vizio di motivazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett.
e) dell'art. 606 cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento.
2. Ciò posto, si osserva che i giudici della Corte di appello di Trieste hanno confermato la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di porto ingiustificato di una mazza da baseball e di un coltello a serramanico, trovati riposti tra i due sedili anteriori dell'auto sulla quale l'imputato viaggiava unitamente ad altra persona, evidenziando che, alla vista dei Carabinieri, l'auto in questione si era data alla fuga, venendo raggiunta dopo un inseguimento da parte dei militari, i quali avevano osservato che dal finestrino anteriore lato passeggero, dove era posizionato il Burgio, era stato lanciato un oggetto all'esterno, risultato essere un passamontagna (altro passamontagna era stato ritrovato nella tasca della portiera del conducente, unitamente a una pinza e a una pila); e hanno osservato che sia la mazza da baseball che il coltello erano ben visibili anche al passeggero e nella materiale disponibilità di entrambi gli occupanti l'autovettura.
Ebbene, le argomentazioni su riferite non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; anzi, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Trieste, nella sù riferita motivazione del provvedimento impugnato, si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione; questa, perciò, resiste alle censure con cui il ricorrente, in buona sostanza, ha riproposto la tesi difensiva già esposta nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado e alla quale è stata data adeguata risposta con logica motivazione.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Ma