Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's factual findings on recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely complaints in fact rather than critical legal analyses. The lower court revoked a special probation measure based on the convicted person's resistant behavior and lack of will to comply with the benefit's objectives. The court ruled that without a necessary critical examination of the factual basis for revocation, the appeal fails to meet the requirements for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 420 ter c.p.p.; Art. 178 lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on mere complaints in fact rather than a critical analysis of the arguments supporting the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPADOPOLA GIUSEPPE LEONARDO nato a SAN SEVERO il 06/11/1985 avverso l'ordinanza del 10/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 settembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Perugia revocava, con effetto dal 27.4.2020, la misura dell'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 DPR n. 309/90, concessa in favore di Pappadopola Giuseppe Leonardo con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Bari in data 12.11.2019.
2. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Luigi Marinelli, per "violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o i decadenza in relazione all'art. 420 ter cod. proc. pen. e 178 lett.
c) cod. proc. pen."
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammis§ibile perché basato su motivi - che sebbene facciano formalmente riferimento a una pretesa inosservanza di norme processuali - in parte, costituiscono mere doglianze in fatto e, in parte, non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, che ha valorizzato, al fine di disporre al revoca della misura dell'affidamento terapeutico, il "comportàmento resistente" posto in essere dal condannato, incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa concessagli, trattandosi di soggetto privo della volontà di autodeterminarsi in senso positivó rispetto agli scopi del beneficio, vissuto esclusivamente come opportunità per evitare la detenzione carceraria.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso v EP • I TATA Insl CA LLERIA Il 2