Ordinanza — n. 28496/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 18 settembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Pesce Antonino di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità anche nella forma della detenzione domicilia re. Avverso detta ordinanza il Pesce ha proposto personalmente ricorso per cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28496/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE ANTONINO nato a ROSARNO il 16/03/1953 avverso l'ordinanza del 18/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 settembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Pesce Antonino di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità anche nella forma della detenzione domicilia re.
2. Avverso detta ordinanza il Pesce ha proposto personalmente ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancu