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Ordinanza — n. 28494/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28494/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28494/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'i ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva il reclamo proposto da Romeo Antonio avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia del 7.1.2020 in materia di rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 CEDU, ai sensi dell'art. 35 ter dell'Ordinamento Penitenziario.

Regesto Legislator

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art. 123 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28494/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 3 CEDU, ai sensi dell'art. 35 ter dell'Ordinamento Penitenziario.

Parole chiave

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diritti del detenuto domanda d'asilo di rom ricollocamento in un istituto indennizzo per carcerazione preventiva diritto di rimanere violazioni dei diritti umani

Disposizioni normative citate

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art. 123 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza il Romeo ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., riservando, peraltro, l'enunciazione dei motivi al proprio difensore di fiducia.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO ANTONIO nato a SAN LUCA il 02/10/1947 avverso l'ordinanza del 01/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA Ut udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'i ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva il reclamo proposto da Romeo Antonio avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia del 7.1.2020 in materia di rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 CEDU, ai sensi dell'art. 35 ter dell'Ordinamento Penitenziario.

2. Avverso detta ordinanza il Romeo ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., riservando, peraltro, l'enunciazione dei motivi al proprio difensore di fiducia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. g. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso 0(9-U-) Ci2A) MrtmAr90 DE