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Ordinanza — n. 28493/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and failure to cite specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28493/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the failure to precisely articulate legal grounds for the censure. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances, but the lower court had already thoroughly addressed the issue regarding recidivism and the nature of the crimes. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 60, Art. 61, Art. 62 n. 4 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already examined by the lower courts without providing new, specific legal arguments justifying the censure.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure recidivism assessment generic mitigating circumstances failure to cite law court costs award penal procedure recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 60 cod. pen.
Art. 61 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorso è, invece, assolutamente generico allorché nell'ultima parte sostiene che, nel caso di specie, l'imputato era meritevole della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..• 3.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLONE GIUSEPPE nato a FOGGIA il 08/08/1954 avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 settembre 2019, la Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio della Corte di cassazione (che con pronuncia del 30 maggio 2018 aveva annullato la decisione resa in data 3.5.2016 dalla medesima Corte territoriale, impugnata da Cavallone Giuseppe, limitatamente al trattamento sanzionatorio), rideterminava la pena per i reati di cui ai capi A), B2) e C4), come ritenuti dal primo giudice e con le già riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contesta, in anni tre, mesi dieci di reclusione ed €. 500,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Michele .Ciannameo, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "inosservanza o erronea applicazione della legge penale, posta in essere dalla predetta Corte di appello nel negare la concessione delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che, in parte, riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito e, in parte, sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti le censure stesse. La Corte territoriale ha, infatti, adeguatamente e congruamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto, nel caso di specie, la ricorrenza della contestata recidiva, evidenziando che il Cavallone era stato già condannato per quattro reati contro il patrimonio e che i fatti oggetto del processo erano "caratterizzati da una significativa lesione dei beni protetti e da inquietanti modalità"; e ha, conseguentemente, reputato che ciò escludeva ogni occasionalità della ricaduta e che il nuovo episodio criminoso era concretamente significativo di una più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del Cavallone.

Ha, altresì, spiegato che la distanza nel tempo dei precedenti penali aveva trovato corretto riconoscimento, da parte del primo giudice, attraverso l'effettuazione del giudizio di equivalenza con le già concesse circostanze attenuanti generiche. Tale valutazione resiste alle censure difensive che, come in precedenza cennato, riproducono profili di doglianza già valutati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici.

2. Il ricorso è, invece, assolutamente generico allorché nell'ultima parte sostiene che, nel caso di specie, l'imputato era meritevole della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..• 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso D 6A-W QQA/1 v/4A~ D