Ordinanza — n. 28491/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 13 ottobre 2020, la Corte di Assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Imperatrice Luigi, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28491/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATRICE LUIGI nato a NAPOLI il 03/05/1977 avverso l'ordinanza del 13/10/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 ottobre 2020, la Corte di Assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Imperatrice Luigi, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna.
2. Avverso la predetta ordinanza, i difensori, del condannato, avvocati Massimo Vetrano e Virginia De Marco, hanno proposto ricorso per cassazione per erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen..
3. L'avvocato Massimo Vetrano ha presentato memoria, con la quale ha ribadito le ragioni poste a sostegno dell'atto di impugnazione, evidenziandone la loro specificità e pertinenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. Il Giudice dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione.
In particolare, ha specificato che l'Imperatrice era stato dapprima condannato per traffico internazionale di stupefacenti, posto in essere con introduzione nel territorio nazionale (e destinazione finale in Campania) di diversi quantitativi di eroina che, provenendo dai paesi balcanici, superavano il confine nella zona di Trieste, avvalendosi di corrieri di nazionalità albanese; che l'attività illecita si concludeva sostanzialmente in data 11 luglio 2011 con l'arresto di un corriere e il sequestro di 31 Kg. di sostanza; che in quel processo non era stato ipotizzato alcun collegamento con la criminalità organizzata, né i correi dell'Imperatrice di nazionalità italiana erano risultati tra i soggetti compiutati di associazione di tipo camorristico nel successivo procedimento, nel quale il predetto era stato ritenuto responsabile della partecipazione al suddetto sodalizio operante nei quartieri della zona orientale di Napoli a partire dal 2000; che, benché il traffico di stupefacenti si era svolto nel periodo iniziale dell'attività del clan non emergeva alcun collegamento tra il ruolo dell'Imperatrice nel clan stesso e la dedizione allo spaccio ascritta nello stesso processo ad altri soggetti in riferimento a quanto attuato nel territorio napoletano e senza alcuna ipotesi di approvvigionamento dall'estero, in particolare attraverso il confine friulano; che la concomitanza dell'operatività dell'Imperatrice nella fase iniziale del clan camorristico e nel traffico di stupefacenti era stata solo temporale senza alcun reciproco intreccio e influenza, con la conseguenza che non era possibile ipotizzare un'unica strategia e programma di azione sottesa al gruppo camorristico e a quello dedito all'importazione della droga.
Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso 0329."1- DE