Ordinanza — n. 28490/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 27 gennaio 2020, la Corte di appello di Trieste, decidendo in sede di rinvio della Corte di cassazione (che con pronuncia del 3 maggio 2019 aveva annullato la decisione resa in data 24.6.2014 dalla medesima Corte territoriale, impugnata da Hudorovich Laura, relativamente ai reati di cui ai capi C) e D) della rubrica in ordine al trattamento sanzionatorio), quantificava la pena per i suddetti reati in anni uno, mesi quattro di reclusione ed €. 600,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28490/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1. Quanto al primo profilo di censura, va osservato che la sentenza con la quale questa Corte aveva disposto l'annullamento della sentenza resa in data 24.6.2014 della Corte di appello di Trieste aveva limitato l'oggetto di giudizio di rinvio alla rideterminazione della pena per i reati di cui ai capi C) e D) della rubrica, mentre aveva ritenuto manifestamente infondato il motivo con il quale era stato contestato il diniego della concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH LAURA nato il 08/07/1969 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 gennaio 2020, la Corte di appello di Trieste, decidendo in sede di rinvio della Corte di cassazione (che con pronuncia del 3 maggio 2019 aveva annullato la decisione resa in data 24.6.2014 dalla medesima Corte territoriale, impugnata da Hudorovich Laura, relativamente ai reati di cui ai capi C) e D) della rubrica in ordine al trattamento sanzionatorio), quantificava la pena per i suddetti reati in anni uno, mesi quattro di reclusione ed €. 600,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputata, avvocato Pier Aurelio Cicuttini, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) "erronea applicazione della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen., nonché difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche"; 2) "intervenuta prescrizione dei reati"; 3) "erroneo computo dell'aumento di pena per la ritenuta continuazione in quanto assunto in violazione di quanto stabilito dall'art. 81 cod. pen.".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1. Quanto al primo profilo di censura, va osservato che la sentenza con la quale questa Corte aveva disposto l'annullamento della sentenza resa in data 24.6.2014 della Corte di appello di Trieste aveva limitato l'oggetto di giudizio di rinvio alla rideterminazione della pena per i reati di cui ai capi C) e D) della rubrica, mentre aveva ritenuto manifestamente infondato il motivo con il quale era stato contestato il diniego della concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche.
Conseguentemente, le doglianze relative alla mancata concessione in favore dell'imputato del beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen. non possono essere più riproposte in questa sede. 1.2. Quanto al secondo profilo di censura, relativo alla intervenuta prescrizione dei reati, esso è manifestamente infondato atteso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento. (Fattispecie in tema di annullamento parziale con rinvio, per questioni relative alla sospensione condizionale della pena)" [Cass.
Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, Rv. 274828; cfr., tra le tante, Sez. Un. 4904 del 26/03/1997, Rv. 207640, che hanno statuito che "qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la possibilità di applicare l'art. 129 cod. proc. pen. in sede di rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all'annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, e che, formatosi il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul decisum"]. 1.3.
Il terzo profilo censura e assolutamente generico e, dunque, inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc. pen..
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - -non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso QQ,e