Ordinanza — n. 28489/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 29 maggio 2020, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede in data 17.9.2019, con la quale Loiudice Francesco era stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli, e, conseguentemente, condannato, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, concesse in suo favore circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata e ritenuta recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena dì anni due, mesi otto di reclusione ed €. 4.000,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28489/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOIUDICE FRANCESCO nato a BARI il 17/09/1985 avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 maggio 2020, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede in data 17.9.2019, con la quale Loiudice Francesco era stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli, e, conseguentemente, condannato, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, concesse in suo favore circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata e ritenuta recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena dì anni due, mesi otto di reclusione ed €. 4.000,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata Marianna Casadibari per "violazione dell'art. 606 lett.
c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, lett.
e) e 129 cod. proc. pen.".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e•581, lett. c), cod. proc. pen., perché fondato su motivi assolutamente generici. Al riguardo, giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926).
Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso 424^1~V`" DEPOSI