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Ordinanza — n. 28488/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28488/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28488/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 12 ottobre 2020, il Tribunale di Locri, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Trarnaglini Carlo, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28488/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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reato continuato sospensione di pena proroga della carcerazione concorso materiale di reati continuazione dell'esecuzione concorso di motivi di sospensione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMAGLINI CARLO nato a TORINO il 18/10/1960 avverso l'ordinanza del 12/10/2020 del TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 ottobre 2020, il Tribunale di Locri, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Trarnaglini Carlo, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna.

2. Avverso la predetta ordinanza il difensore del condannato, avvocato Mario Mazza, ha proposto ricorso per cassazione per "violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 671 stesso codice. e 81 cod. pen.".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. Il Giudice dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione.

In particolare, ha specificato che dagli atti non emergeva alcun elemento rispetto al quale ritenere che, allorquando il condannato aveva posto in essere la ricettazione degli assegni accertata in Caulonia il 15.1.2002, egli avesse già programmato anche la ricettazione dell'assegno postale, facente parte di un carnet di titoli che sarebbe stato rubato tra anni dopo, ovvero tra il 23 aprile 2005 e il 15.12.2005, nel tentativo di perpetrare la truffa in danno di Sciullari Giovanni cui aveva consegnato materialmente il titolo quale pagamento per la fornitura di prodotti ittici; ha aggiunto che, quanto agli episodi criminosi oggetto delle sentenze allegate alla memoria difensiva, si trattava di ricettazioni commesse per lo più nel 2004 (riferibili al medesimo carnet di assegni clonato in danno di Izzo Alesandro), dunque, almeno due anni dopo il primo episodio oggetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, accertato nel gennaio del 2002.

Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Pala Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso CSLI:TOS2A."1 DEPOSITATA LKI i