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Ordinanza — n. 28487/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28487/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28487/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 30 settembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Di Dona Pietro, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di _condanna specificatamente indicate nella domanda stessa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28487/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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esecuzione della pena sanzioni penali pene condizionali pena pecuniaria non riscuotibile formazione di una pena complessiva commutazione della pena pecuniaria
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONA PIETRO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 26/02/1972 avverso l'ordinanza del 30/09/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 settembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Di Dona Pietro, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di _condanna specificatamente indicate nella domanda stessa.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato Ferdinando Letizia, ha proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge e difetto di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Il Giudice dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. In particolare, ha specificato che, pur essendo tutti i reati relativi a delitti contro la fede pubblica, essi narravano una storia criminale che si era sviluppata per circa dodici anni; che, più specificatamente, considerata la distanza temporale tra i fatti, non poteva ritenersi sussistente quell'unitarietà del disegno criminoso che giustifica il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati; che, inoltre, non vi era prova della sussistenza di un medesimo modus operandi, quanto piuttosto di un'abitualità nel reato o, meglio, di una professionalità criminale del condannato.

Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive - peraltro, prive della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata - in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto