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Ordinanza — n. 28486/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28486/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28486/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'8 ottobre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen. la sospensione condizionale della pena concessa a Granato Ciro con sentenza del Tribunale di Arezzo del 13.3.2012, irrevocabile dal 6.2.2013, atteso che il predetto era stato condannato con pronuncia del Tribunale di Napoli Nord del 21.6.2018, irrevocabile dal 20.12.2019, per delitto commesso il 14.1.2018, cioè nel termine di cinque anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio indicato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28486/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. E in vero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio" (Cass. Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Rv. 267095; conformi, tra le tante, n. 1963 del 1999, Rv. 213229; n. 605 del 2005, Rv. 230542; n. 22882 del 2006, Rv. 234893).

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale prescrizione della pena liberazione condizionale revisione della sentenza penale pene condizionali riduzione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANATO CIRO nato a NAPOLI il 04/05/1984 avverso l'ordinanza del 08/10/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8 ottobre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen. la sospensione condizionale della pena concessa a Granato Ciro con sentenza del Tribunale di Arezzo del 13.3.2012, irrevocabile dal 6.2.2013, atteso che il predetto era stato condannato con pronuncia del Tribunale di Napoli Nord del 21.6.2018, irrevocabile dal 20.12.2019, per delitto commesso il 14.1.2018, cioè nel termine di cinque anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio indicato.

2. Avverso detta ordinanza il Granato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Salvatore Menale, deducendo "violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 163, 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen.".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. E in vero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio" (Cass. Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Rv. 267095; conformi, tra le tante, n. 1963 del 1999, Rv. 213229; n. 605 del 2005, Rv. 230542; n. 22882 del 2006, Rv. 234893).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Aug