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Ordinanza — n. 28485/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28485/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28485/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 17 aprile 2020, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede il 27.6.2019, con la quale Gallo Domenico era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi B), in esso assorbita la condotta di cui al capo A (porto illegale di due pistole clandestine), e C) della rubrica (ricettazione delle predette armi), previa concessione in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva specifica, rideterminava la pena in anni tre, mesi sei di reclusione ed C. 4.000,00 di multa, confermando nel resto la decisione appellata.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 28485/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Fabio Costa, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando "violazione ex art. 606 cod. proc. pen. lett. c)", in relazione all'eccessiva quantificazione della pena.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni penali riduzione della pena revisione della sentenza penale risarcimento per atto illecito altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Fabio Costa, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando "violazione ex art. 606 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
La dosimetria della pena è stata, pertanto, determinata alla stregua dei criteri tutti di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO DOMENICO nato a BARI il 20/04/1983 avverso la sentenza del 17/04/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 aprile 2020, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede il 27.6.2019, con la quale Gallo Domenico era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi B), in esso assorbita la condotta di cui al capo A (porto illegale di due pistole clandestine), e C) della rubrica (ricettazione delle predette armi), previa concessione in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva specifica, rideterminava la pena in anni tre, mesi sei di reclusione ed C. 4.000,00 di multa, confermando nel resto la decisione appellata.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Fabio Costa, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando "violazione ex art. 606 cod. proc. pen. lett. c)", in relazione all'eccessiva quantificazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi afferenti al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. E in vero, il ricorrente, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente esistenti nel percorso argomentativo sviluppato nell'impugnata sentenza, si limita a riproporre, senza prospettare alcun rilevante elemento di novità, questioni già esaminate e decise, con motivazione immune da vizi logici e giuridici. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto di dovere infliggere all'imputato per il più grave reato di cui al capo B) della rubrica la pena di anni tre di reclusione ed C. 3.000,00 di multa (cioè una pena superore al minimo edittale) in ragione della ritenuta gravità dei fatti accertati, tali da destare elevato allarme sociale, e della personalità dell'imputato già condannato per reato specifico.

La dosimetria della pena è stata, pertanto, determinata alla stregua dei criteri tutti di cui all'art. 133 cod. pen. e, dunque, in maniera assolutamente congrua al caso di specie.

2. Tale argomentare, esente da vizi logici e giuridici, è insindacabile in questa sede e resiste alle doglianze difensive con le quali, sostanzialmente, si richiede una diversa "lettura" dei dati processuali.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. 2 ED

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il.. Presidente a Talerico Luigi Fabrizio Augu