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Ordinanza — n. 28484/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28484/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28484/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15 settembre 2020, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa dal Tribunale in sede datata 7.11.2018, con la quale Randazzo Guido era stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 4, D.Lgs. n. 159 del 2011 e, conseguentemente, condannato alla pena di mesi sette di arresto.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, articolo 133 cod. pen; Ordinanza — n. 28484/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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attenuazione libera della pena indennizzo per carcerazione preventiva risarcimento per atto illecito sanzioni penali infrazione privilegiata atto preparatorio non punibile

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen.
articolo 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO GUIDO nato a PALERMO il 02/10/1964 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 settembre 2020, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa dal Tribunale in sede datata 7.11.2018, con la quale Randazzo Guido era stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 4, D.Lgs. n. 159 del 2011 e, conseguentemente, condannato alla pena di mesi sette di arresto.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Antonio Turrisi ha proposto ricorso per cassazione formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. e 546, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 546, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., 62 bis e 133 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

, 1. Il ricorso, di tenore meramente confutativo, tende a sottoporre, senza, peraltro, effettuare una necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, al giudizio di legittimità aspetti attinenti all'apprezzamento delle risultanze istruttorie rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito A fronte di un argomentare assolutamente logico, conforme alla disamina dei dati procedimentali, le doglianze difensive, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente sussistenti nel percorso motivazionale sviluppato dalla Corte territoriale, in parte, riproducono profili già valutati e disattesi e, in parte, si risolvono in censure di fatto, non consentite in questa sede.

2. Quanto al primo motivo di ricorso, la pronuncia impugnata ha escluso, con un giudizio in fatto, non sindacabile in questa sede, la possibilità di ravvisare, nel caso di specie, l'ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto, evidenziando che l'offesa al bene giuridico realizzata dall'imputato non poteva essere considerata di lieve entità, atteso che il predetto non solo non aveva adempiuto all'obbligo del pagamento della cauzione ma non aveva neppure evidenziato una qualche difficoltà a provvedervi per indisponibilità di mezzi, non attivandosi neanche per ottenere una riduzione o almeno una rateizzazione del pagamento medesimo. 2 -t? E' stato, altresì, osservato che ciò rendeva manifesta la gravità del fatto anche sotto il profilo soggettivo essendo emerso un comportamento di totale disinteresse da parte del Randazzo verso gli obblighi impostigli, peraltro violati anche in altre occasioni.

Trattasi di argomentare assolutamente logico, che resiste alle doglianze difensive, con le quali si richiede, in buona sostanza, una rivalutazione delle emergenze istruttorie, estranea al giudizio di legittimità.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata correttamente esclusa in considerazione della sua "spiccata capacità delinquenziale", come desunta dalla circostanza dell'essere stato il predetto più volte condannato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso