Cassation court dismisses appeal for cessation as it lacks novelty and violates procedural limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal for cessation inadmissible because it relied on arguments already examined by lower courts without presenting any new elements. The appellant attempted to challenge the conviction for violating special surveillance obligations by disputing factual details of his whereabouts, which the court found logically inconsistent with his own written communications. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded and contrary to the exclusive scope of the cassation review regarding legal application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011: An appeal for cessation is inadmissible if it merely repeats issues already decided by the court of first instance without introducing relevant novelty, as the cassation court's role is limited to reviewing the formal and substantive legality of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZO SERGIO nato a PALERMO il 25/07/1972 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 settembre 2020, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in data 14.12.2016 dal Tribunale in sede, con la quale Pizzo Sergio era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 e, conseguentemente, condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi sei di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Melchiorre Piscitello, denunciando "violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc., in relazione all'art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. E in vero, il ricorrente - anche quando deduce formalmente violazione di legge - ripropone senza prospettare alcun rilevante elemento di novità, questioni già esaminate e decise dai giudici di merito, con argomentare immune da vizi logici e giuridici. Più specificatamente, il ricorrente tende a sostituire le proprie valutazioni in ordine alla ricostruzione dei fatti a quelle motivatamente espresse dalla Corte territoriale, in contrasto con i limiti e le finalità del giudizio di cassazione, al quale è affidato l'esclusivo controllo della legittimità formale e sostanziale della decisione, in relazione alle norme di legge applicate.
In particolare, è stato evidenziato che l'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno, 1'8 agosto 2016 non era stato trovato presso l'abitazione di Via Salso di Palermo e, dopo una serie di ricerche, era stato rintracciato in quella di Via Gonder; che la spiegazione fornita dal Pizzo, ossia l'avere egli inteso trasferirsi a tempo indeterminato presso detta abitazione e l'essersi, quindi, creato un equivoco con il personale del Commissariato di Palermo Porta Nuova, era palesemente smentita dal contenuto della comunicazione a sua firma nella quale il predetto aveva comunicato che dalle ore 21,00 del 5.8.2016 e sino alle ore 7,00 del 6.8.2016 avrebbe dimorato presso l'abitazione di via Gondar.
Trattasi di motivazione assolutamente logica, perfettamente aderente al principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui "in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la 'cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale" (Cass.
Sez, 1, n. 21284 del 19/07/2016,Rv. 270262).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente