Ordinanza — n. 28482/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 25 maggio 2020, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Macerata in data 6.12.2017, con la quale Mannina Alberto era stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011 e, conseguentemente, condannato, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di giorni venti di arresto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 28482/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Massimo Pistelli ha proposto ricorso per cassazione deducendo "motivazione illogica, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNINA ALBERTO nato a CIVITANOVA MARCHE il 27/10/1983 avverso la sentenza del 25/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 maggio 2020, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Macerata in data 6.12.2017, con la quale Mannina Alberto era stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011 e, conseguentemente, condannato, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di giorni venti di arresto.
2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Massimo Pistelli ha proposto ricorso per cassazione deducendo "motivazione illogica, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 131 bis cod. pen.".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, di tenore meramente confutativo, tende a sottoporre, senza, peraltro, effettuare una necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, al giudizio di legittimità aspetti attinenti all'apprezzamento delle risultanze istruttorie rimesso alla esclusiva competenza dei giudice di merito, che ha ritenuto che, nel caso di specie, l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice fosse di "non modesta portata" e che il comportamento dell'imputato risultasse non abituale, trattandosi di soggetto pluripregiudicato. A fronte di un argomentare assolutamente logico, conforme alla disamina dei dati procedimentali e alla giurisprudenza di legittimità, le doglianze difensive, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente sussistenti nel percorso motivazionale sviluppato dal Tribunale, in parte, riproducono profili già valutati e disattesi e, in parte, si risolvono in censure di fatto, non consentite in questa sede.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
I Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente