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Ordinanza — n. 28481/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28481/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28481/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 29 giugno 2020, la Corte di Assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Trusciglio Pasqualino, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 28481/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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reato continuato reiterazione di reati penali concorso materiale di reati doppia punibilità formazione di una pena complessiva sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
Avverso detta sentenza il difensore di fiducia del condannato, avvocato Fabrizio Salviati, ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUSCIGLIO PASQUALINO nato a CROTONE il 29/08/1962 avverso l'ordinanza del 29/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 giugno 2020, la Corte di Assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Trusciglio Pasqualino, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna.

2. Avverso detta sentenza il difensore di fiducia del condannato, avvocato Fabrizio Salviati, ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, di tenore meramente confutativo, tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti all'apprezzamento dell'omogeneità dei reati, del medesimo contesto temporale e della identità delle modalità dell'azione, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito. Nell'ordinanza impugnata è stato evidenziato che il Trusciglio, con la sentenza della Corte di Assise di appello di Catanzaro del 14.1.2016, è stato ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sóstanze stupefacenti, quale organizzatore, per fatti commessi dal 1990 al 2008 e che, con l'altra sentenza in comparazione, il predetto è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, consumato il 13.4.2013; ed è stato ritenuto che nessun collegamento - a parte l'omogeneità dei delitti - collegava le due vicende (l'una relativa all'associazione, l'altra commessa senza alcun concorrete a distanza di cinque anni dal momento in cui, intervenuto l'arresto del Trusciglio, detta associazione doveva ritenersi cessata).

A fronte di un argomentare assolutamente logico, le doglianze difensive, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente sussistenti nel percorso motivazionale sviluppato di giudici di appello, si risolvono sostanzialmente in censure di fatto, non consentite in sede di legittimità.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente rSoalma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITATA CANCEL