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Ordinanza — n. 28410/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28410/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28410/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con istanza proposta in data 10 settembre 2020, Macario imputato nel processo n. 03/2020 R.G.A., pendente innanzi alla Corte di assise di appello di Salerno, ha chiesto che detto processo sia da questa Corte rimesso a giudice diverso da quelli compresi nel distretto della Corte di appello di Salerno, sussistendo «gravi situazioni locali, tali da turbarne il libero svolgimento».

Regesto Legislator

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art. 48 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28410/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A seguito della presentazione di tale richiesta, il Tribunale, con ordinanza del 17 settembre 2020, ne ha disposto la trasmissione a questa Corte ai sensi dell'art. 48 cod. proc. pen..

Parole chiave

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ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo rinvio del dibattimento grave deficienza del procedimento all'estero procedimento in corso mutamento della residenza del minore durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 48 cod. proc. pen
A seguito della presentazione di tale richiesta, il Tribunale, con ordinanza del 17 settembre 2020, ne ha disposto la trasmissione a questa Corte ai sensi dell'art. 48 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: MARINIELLO MACARIO nato a NOCERA INFERIORE il 24/12/1958 avverso il provvedimento del 17/09/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con istanza proposta in data 10 settembre 2020, Macario imputato nel processo n. 03/2020 R.G.A., pendente innanzi alla Corte di assise di appello di Salerno, ha chiesto che detto processo sia da questa Corte rimesso a giudice diverso da quelli compresi nel distretto della Corte di appello di Salerno, sussistendo «gravi situazioni locali, tali da turbarne il libero svolgimento».

2. A seguito della presentazione di tale richiesta, il Tribunale, con ordinanza del 17 settembre 2020, ne ha disposto la trasmissione a questa Corte ai sensi dell'art. 48 cod. proc. pen..

3. La richiesta è inammissibile. L'art. 46, comma 1, cod. proc. pen. prevede che la richiesta di rimessione del procedimento debba, a pena di inammissibilità, essere notificata entro sette giorni, a cura del richiedente, alle altre parti, tra le quali, è incluso anche il pubblico ministero. Secondo consolidato e condiviso indirizzo interpretativo, «la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché questa sia stata depositata in udienza» (Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960;

Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio, Rv. 218403; Sez. 1, n. 5026 del 07/10/1996, Lamberti, Rv. 205733). L'onere della notifica della richiesta di rimessione alle altre parti processuali deve ritenersi adempiuto nell'ipotesi in cui la richiesta, avanzata in pubblica udienza, sia stata contestualmente consegnata in copia a ciascuna delle parti private presenti o rappresentate, nonché al pubblico ministero; in tale eventualità, tuttavia, della consegna deve darsi atto, con apposita attestazione, nel verbale di udienza (Sez. 1, n. 56 del 09/01/1996, Farassino, Rv. 203888).

Nel caso in esame, dagli atti trasmessi non risulta che il richiedente abbia provveduto al menzionato incombente, ciò che impone la declaratoria di inammissibilità della richiesta ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 48, comma 2, cod. proc. pen., e preclude l'esame nel merito della medesima.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese dei procedimento nonché, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consig iere estensore Il Presidente Da 54uccio Luigi Fabrizio Mancuso