Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Rosaria Pagano inadmissible for manifestly unfounded grounds. Pagano argued that the appellate court erred in excluding generic mitigating circumstances for her confession and failed to properly justify recidivism and penalty increases. The court rejected these claims, stating that the lower court's factual findings on her lack of true repentance and continued dangerousness were legally sound and that new arguments could not cure the original defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, para. 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, and new arguments cannot cure the inherent defects of the original grounds.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO ROSARIA nato a CASAVATORE il 21/02/1963 avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell'8 novembre 2019 la Corte tii assise' di appello di Napoli, in parziale riforma di quella emessa il 28 giugno 2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha rideterminato in quindici anni di reclusione la pena inflitta a Rosaria Pagano per i delitti di associazione mafiosa pluriaggravata, con ruolo qualificato, associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, intestazione fittizia di beni aggravata, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
2. Rosaria Pagano ha proposto, con il ministero degli avv.ti Luigi Senese ed Emilio Martino, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con i quali ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla sussistenza della recidiva ed all'applicazione, a tale titolo, di un aumento di pena. Con atto del 21 dicembre 2010, la ricorrente, a mezzo del suo nuovo difensore, avv. Dario Vannetiello, ha articolato motivi nuovi, afferenti anche alla ritualità del dispositivo della sentenza di primo ed all'erroneo riferimento, in sede di appello, a circostanze aggravanti che il Giudice dell'udienza preliminare aveva escluso.
3. Il ricorso è inammissibile perché vedente su motivi manifestamente infondati. 3.1. Il primo motivo di ricorso verte sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputata, si sostiene, avrebbe meritato per avere reso piena confessione con contestuale dissociazione da ogni ambiente criminale. Così facendo, invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova.
Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'ad. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di assise di appello, pur intervenendo sulla concreta misura della pena per adeguarla all'effettiva antigiuridicità delle condotte ed alla personalità dell'imputata, ha escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione ineccepibile.
Dopo aver rilevato, preliminarmente, che il riconoscimento dell'attenuante deve ricevere adeguato sostegno da aspetti concreti che obiettivamente militino in senso favorevole al reo, ha ritenuto che la fattispecie in esame non evidenzia, in proposito, alcun elemento che fondi tale aspettativa, ricavandosi, anzi, ben diverse indicazioni dal certificato del casellario giudiziale, che reca traccia di due pregresse condanne, una delle quali per l'allarmante reato di riciclaggio, e dall'enorme gravità dei fatti contestati, indice di sicura e radicata propensione alla delinquenza.
Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. Né, va aggiunto, la legittimità della sentenza impugnata è intaccata dall'avere i giudici di merito omesso di attribuire di rilievo alla confessione ed alla professione di intenti dell'imputata, contenute nella missiva allegata al ricorso ed esibita all'udienza dell'8 novembre 2019, che, nel contesto considerato — cioè nella fase di appello di un procedimento nel quale ella, condannata in primo grado a severa pena detentiva, stava rinunziando a tutti i motivi in punto di responsabilità ed insistendo, invece, su quelli afferenti al trattamento sanzionatorio — appaiono, anche perché non accompagnate da precise indicazioni sui fatti ed i loro protagonisti, non espressivi di un'autentica e profonda resipiscenza. 3.2.
La sentenza impugnata si palesa, del pari, ineccepibile laddove ritiene che, avuto riguardo alla pregressa condanna per riciclaggio, i reati in contestazione rappresentino l'espressione di una rinnovata e rafforzata pericolosità sociale della Pagano, persona che, rimasta in pratica immune dall'effetto deterrente conseguente alla precedente condanna, ha poi continuato imperterrita a delinquere. Conclusione, questa, che, a dispetto di quanto obiettato dalla ricorrente, appare conforme alla ratio che presiede all'istituto della recidiva, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità che, in caso di sua applicazione facoltativa, impone al giudice di dar conto, se del caso con argomentazione succinta o implicita, del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (in questo senso, cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).3.3.
Di tale onere motivatorio la Corte di assise di appello si è fatta carico, in tal modo spiegando, al contempo, per quale ragione, in presenza di più aggravanti ad effetto speciale, ha stimato necessario apportare un secondo aumento, ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., nella misura massima consentita dall'art. 99 cod. pen., sicché devono intendersi soddisfatte le condizioni richieste, in proposito, dalla giurisprudenza di legittimità (così, tra le altre, Sez. 2, n. 22763 del 10/07/2020, Gaudino, Rv. 279478; Sez. 3, n. 40765 del 30/04/2015, Brutto, Rv. 264904;
Sez. 6, n. 18748 del 05/02/2014, Prinno, Rv. 259447).
4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi originari non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (in questo senso, cfr. Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158).
5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a