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Ordinanza — n. 28407/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28407/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28407/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 3 luglio 2020 la Corte di appello di Salerno ha confermato quella con cui, il 9 dicembre 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera inferiore ha dichiarato Sergio Gambardella responsabile dei reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione aggravata e detenzione illecita di munizioni e, applicate le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante ed uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena, diminuita di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di quattro anni di reclusione e 6.000 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28407/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sergio Gambardella propone, con il ministero degli avv.ti Silverio Sica e Bonaventura Carrara, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con i quali deduce, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto la sua penale responsabilità sulla base di un apparato argomentativo manifestamente illogico, omettendo di accertare se egli avesse o meno agito con dolo ed in spregio alla regola che impone, anche nelle ipotesi di pena concordata, di prosciogliere l'imputato, qualora ricorrano le condizioni indicate all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen..

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi reati seriali sanzioni penali altri reati contrabbando di guerra arma personale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBARDELLA SERGIO nato a PAGANI il 01/10/1964 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 3 luglio 2020 la Corte di appello di Salerno ha confermato quella con cui, il 9 dicembre 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera inferiore ha dichiarato Sergio Gambardella responsabile dei reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione aggravata e detenzione illecita di munizioni e, applicate le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante ed uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena, diminuita di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di quattro anni di reclusione e 6.000 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia.

2. Sergio Gambardella propone, con il ministero degli avv.ti Silverio Sica e Bonaventura Carrara, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con i quali deduce, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto la sua penale responsabilità sulla base di un apparato argomentativo manifestamente illogico, omettendo di accertare se egli avesse o meno agito con dolo ed in spregio alla regola che impone, anche nelle ipotesi di pena concordata, di prosciogliere l'imputato, qualora ricorrano le condizioni indicate all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati. Sergio Gambardella è stato tratto a giudizio e condannato per la ricettazione e la detenzione di una pistola clandestina, la detenzione di alcuni proiettili, la ricettazione di trentotto centraline per autoveicoli e di un'autovettura di matrice furtiva. A fronte di un'esposizione lineare e completa, che spiega, anche in replica ai motivi di appello, attraverso quale percorso argomentativo si sia pervenuto all'affermazione della penale responsabilità di Gambardella — il quale ha, peraltro, ammesso la detenzione di quanto rinvenuto nella sua disponibilità — il ricorrente articola contestazioni di assoluta genericità, prive di qualsivoglia collegamento alla fattispecie in esame e, in un caso, addirittura riferite ad un'ipotesi di applicazione di pena su richiesta, rito diverso da quello, abbreviato, prescelto da Gambardella.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Da9e5Appuccio Luigi Fabrizio Mancuso D