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Ordinanza — n. 28406/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28406/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28406/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 20 maggio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di Daniela Caprini, intesa all'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione all'esecuzione della porzione residua della pena detentiva inflittale con sentenza della Corte di appello di Roma del 17 aprile 2019, ovvero, in subordine, a quella della detenzione domiciliare.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28406/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Parole chiave

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attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa misure d'integrazione professionale occupazione sostitutiva esigibile disponibilità al collocamento ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRINI DANIELA nato a NETTUNO il 29/03/1971 avverso l'ordinanza del 20/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 20 maggio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di Daniela Caprini, intesa all'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione all'esecuzione della porzione residua della pena detentiva inflittale con sentenza della Corte di appello di Roma del 17 aprile 2019, ovvero, in subordine, a quella della detenzione domiciliare.

2. Daniela Caprini propone, con il ministero dell'avv. Cristiana Anderlucci, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza fondato la decisione sull'erroneo presupposto dell'essere ella stata condannata per reato c.d. «ostativo» ex art. 4 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354. Con il secondo ed il terzo motivo, si duole — sub specie, rispettivamente, di violazione di legge e vizio di motivazione — che il Tribunale di sorveglianza abbia disatteso la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale pur al cospetto delle condizioni cui la legge subordina l'ammissione alla misura alternativa alla detenzione. Con il quarto ed ultimo motivo, deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza erroneamente indicato la data di completa espiazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile perché incentrato su contestazioni manifestamente infondate.

4. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).

Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto.

Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.

5. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha, per un verso, preso atto dell'inammissibilità della richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare in ragione del divieto previsto, all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, nei confronti, tra gli altri, di chi sia stato condannato, come la Caprini, per rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, cod. pen.. Ha, per altro verso, disatteso l'istanza, avanzata in via principale, di affidamento in prova al servizio sociale, per carenza dei relativi presupposti e, specificamente, sul rilievo che «pur a fronte di un buon percorso interno, di una condotta corretta e aderente al trattamento, svolta sempre in modo partecipativo e adeguato, non vi è alcuna concreta ipotesi risocializzante: la Caprini non dispone di prospettive lavorative, né di un progetto concreto di reinserimento anche solo attraverso un programma idoneo di volontariato».

6. A fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, la ricorrente deduce, in primis, di essere stato, in realtà, condannata per reato non ostativo, circostanza in ordine alla quale, tuttavia, non offre alcun elemento di riscontro, onde non può che darsi fede alla chiara indicazione contenuta nel provvedimento impugnato. Opera, con riferimento alla determinazione del fine-pena, un calcolo, non coincidente con quello contenuto nell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che non vale a spostare i termini della questione, essendo pacifico che, alla data della decisione, così come a quella di emissione della presente ordinanza, l'espiazione era in corso.

Con il secondo ed il terzo motivo, introduce, in relazione al rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale, considerazioni che attengono al suo positivo comportamento carcerario e all'idoneità dell'abitazione della quale ella dispone; rivendica, al riguardo, di avere dato piena prova di recupero ed obietta che la presenza di una opportunità di inserimento lavorativo e di un programma riabilitativo non costituisce condicio sine qua non per l'ammissione alla misura alternativa. Così facendo, ella si pone in una prospettiva di mera confutazione che — concentrando l'attenzione su elementi e circostanze debitamente vagliate dal Tribunale di sorveglianza ovvero di marginale rilevanza — non individua fratture logiche nel ragionamento sotteso alla decisione impugnata, incentrata sull'omessa prospettazione di interventi che, in positivo, possano agevolare ed assecondare il percorso di reinserimento sociale della Caprini e, dunque, sulla inidoneità della misura, come prospettata dalla parte, a concorrere alla sua riabilitazione.

Il provvedimento impugnato resiste, dunque, alle censure difensive in quanto legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza in vista della delibazione dell'istanza della condannata che, nella fattispecie, è stata rigettata sulla scorta di argomentazioni aliene da qualsivoglia deficit di linearità o coerenza logica, sì da imporre, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi che lo supportano.

7. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2021. Il Consigliere esten